Il risarcimento danni da sinistro stradale: dall’identificazione dei testimoni al risarcimento del danno non patrimoniale. Le modifiche al Codice delle Assicurazioni.
Dopo il decreto legge denominato Cresci Italia (D.L. 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27), che
ha apportato modifiche al Codice delle Assicurazioni, tra cui, il
diritto al risarcimento del danno da lesione solo se questa può essere
accertata con esame clinico strumentale
obiettivo, di cui abbiamo già
parlato (
Il risarcimento danni da sinistro stradale: la risarcibilità delle lesioni solo se accertate strumentalmente.),
il governo ha varato, in data 20 febbraio 2015, il Disegno di Legge Concorrenza che, nuovamente, “mette mano” al Codice delle Assicurazioni.
Se le finalità lasciano ben sperare, “promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori” (art. 1 DDL), il prosieguo non brilla certo quanto a sostegno degli stessi.
Ed invero, se da un lato si introducono obblighi di “trasparenza e risparmi RC veicoli a motore”, “sconti obbligatori” e “trasparenza delle variazioni di premi”
(art. 3 DDL), dall’altro si aggiungono all’art. 135 del Codice delle
Assicurazioni i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater aventi ad oggetto “identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose” (art. 6 DDL), e si modificano gli art. 138 e 139 del predetto Codice, intitolati, rispettivamente, “Risarcimento del danno non patrimoniale” e “Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità” (art. 7 DDL).
- L’identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose.
Ad
onor del vero la modifica era stata già azzardata in precedenza, con il
decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013 “Destinazione Italia”, poi
fortunatamente stralciato in sede di conversione, a seguito alle
numerose proteste giunte dalle associazioni di consumatori. Ora il
Governo ci ritenta, e promuove la stessa identica modifica a suo tempo
bocciata.
L’emendamento prevede che all’art. 135 Cod. Assicurazioni si aggiungano i seguenti commi: “3-bis.
In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di
eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve essere
comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro
prevista dall’articolo 143, e deve risultare dalla richiesta di
risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli
articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle
autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente,
l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo
comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della
documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino
acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice
dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel
rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata
l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
3-quater. Nelle controversie civili attivate per l’accertamento della
responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, anche su
documentata segnalazione delle parti che, a tal fine, possono richiedere
i dati all’I.V.ASS., trasmette un’informativa alla Procura della
Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei
medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause
concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli
ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e
agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare” (art. 6 DDL).
Come
ben si intuisce, se la finalità risiederebbe nel cercare di arginare il
fenomeno delle “truffe assicurative” (troppo spesso preso a pretesto
per giustificare continui aumenti dei premi assicurativi, si pensi che “nel
2011 sono stati rilevati 54.502 sinistri fraudolenti, pari al 2,04% di
tutti quelli accaduti e denunciati nell’anno stesso (nel 2010 ne erano
stati accertati 69.763, pari al 2,30% del totale)”, Fonte: ANIA,
L’assicurazione Italiana, rapporto 2013-2014), nei fatti si tende oltre
modo a comprimere le tutele del consumatore.
L’obbligo di identificare eventuali testimoni presenti sul luogo del sinistro e comunicarlo,
tassativamente, nel termine di presentazione della denuncia alla
compagnia di assicurazioni, presuppone che tale obbligo debba essere
assolto in soli tre (3) giorni dall’incidente. Fatte salve le risultanze
contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute.
La
circostanza, come ben si comprende, non è di poco conto. Ben può
accadere, infatti, anche in virtù dell’inevitabile confusione e
turbamento conseguente al sinistro, che non si abbia la lucidità di
identificare e “intervistare” tutti i presenti all’evento, salvo che non
siano persone conosciute e, in quanti tali, disponibili anche a
ricontattare la vittima del sinistro per riferire in merito alla loro
presenza ed a quanto caduto sotto la diretta percezione.
Peraltro, in considerazione del fatto che la “denuncia di sinistro”,
generalmente, viene presentata dalla stessa vittima dell’incidente - e,
quindi, senza l’assistenza di un consulente tecnico, quale ad esempio,
un avvocato -, questi potrebbe incolpevolmente, magari perché non al
corrente della nuova normativa, omettere di indicare immediatamente il
nominativo dei testimoni presenti sul luogo del sinistro.
Questa, probabilmente, è l’ipotesi più critica, perché si ingenererebbero conseguenze irreversibili, salvo il caso "oggettiva impossibilità", sul quale ci soffermeremo in seguito.
Come
accennato, le conseguenze della omessa indicazione dei testimoni
presenti sin dalla presentazione della denuncia di sinistro (da
effettuarsi entro tre giorni), al pari della omessa indicazione nella “richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149”, una sorta di reiterazione dell’obbligo di indicare i testimoni, si concretizzano in evidenti, serie, preclusioni processuali.
Ed infatti, la riferita omissione comporterebbe “l’inammissibilità della prova testimoniale addotta” (art. 3-bis) atteso che: “In
caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta,
non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le
modalità previste dal comma 3-bis” (art. 3-ter).
Ciò
posto, se si considera che, nella stragrande maggioranza dei casi, nei
giudizi relativi a risarcimento del danno a cose in seguito a sinistro
stradale, il convincimento del giudice - quasi sempre - si fonda proprio
sulle risultanze testimoniali, appare scontato che un eventuale
giudizio di siffatto genere, senza la possibilità di indicare i
testimoni, nei termini previsti dal vigente
codice di procedura civile,
proprio perché non indicati nella denuncia stragiudiziale, appare
dall’esito (negativo) scontato. Salvo ovviamente le peculiarità dei
singoli (sparuti) casi.
Tuttavia, una tale modifica del Codice
delle Assicurazioni, a sommesso parere di chi scrive, oltre a comprimere
il diritto di “accesso alla giustizia” e, pertanto, implicare seri
profili di costituzionalità (art. 24 Cost.: “
Tutti possono agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La
difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. …”), presuppone altresì problemi di coordinamento con le norme dettate dal
codice di procedura civile in materia di mezzi istruttori.
A
tal proposito, si evidenzia come, ai sensi dell’art. 183 cpc,
all’udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione della
causa, “Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti
termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il
deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni
delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un
termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed
eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le
eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e
per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un
termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova
contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede
sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184
per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se
provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere
pronunciata entro trenta giorni. …”
In buona sostanza, è
facoltà delle parti indicare mezzi di prova, tra i quali evidentemente i
testimoni, anche oltre la prima udienza, con le “memorie” di cui al menzionato art. 183 cpc.
Il successivo art. 183 bis cpc dispone, altresì, che: “Nelle
cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il
giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e
dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche
mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si
proceda a norma dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a
pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i
documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se
richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non
superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e
produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni
per le sole indicazioni di prova contraria”.
Indubbio, infatti,
che nei giudizi di risarcimento danni a cose da sinistro stradale, in
caso di conversione senza modificazioni del DDL,
non varrà più la “regola generale” dettata dal codice di procedura civile
e, pertanto, la possibilità (tradotta in diritto) di indicare i
testimoni all’udienza di comparizione delle parti ovvero in quella
disposta successivamente dal giudice, oppure, nella procedura più
rigorosa, nell’atto introduttivo del giudizio, bensì fin dalla fase
stragiudiziale, peraltro, nello stringente termine di tre giorni
dall’evento, e tanto, con evidente compressione dei diritti dei
consumatori, utenti delle assicurazioni.
Giusto, ovviamente,
punire e reprimere le truffe ma, probabilmente, sarebbe stato più equo
trovare una soluzione “mirata”, e non quella in commento, che parrebbe
indiscriminatamente formare “tutta l’erba in un fascio”.
Rimane come accennavamo, una sorta di clausola di salvaguardia, considerato che sempre l’art. 3 ter del DDL, al secondo comma, statuisce come: “Il
giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati
nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata
l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione”.
Ebbene, il concetto di “oggettiva impossibilità”,
specie in una materia particolare come quella dei sinistri stradali,
non fosse altro per la loro frequenza e incidenza nel carico di lavoro
dei diversi organi giurisdizionali, risulta oltre modo indeterminato, di
talché, ad esempio, ben può accadere che una specifica causa di
oggettiva impossibilità addotta dalla parte, possa essere ritenuta “comprovata” dal Tribunale di Milano e, viceversa, negata dal Tribunale di Palermo.
Da ricordare, infine, che l’art. 3-quater prevede che: “Nelle
controversie civili attivate per l’accertamento della responsabilità e
la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata
segnalazione delle parti che, a tal fine, possono richiedere i dati
all’I.V.ASS., trasmette un’informativa alla Procura della Repubblica,
per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi
nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la
responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni.
Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle
autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare”.
Si
spera che, in sede di conversione, la platea degli “esonerati” dalla
norma si allarghi per evitare ingiustificate informative alla Procura
della Repubblica: si pensi ad esempio al caso del titolare
dell’autocarrozzeria, spesso e volentieri chiamato a deporre anche solo
per “confermare un preventivo” e, quindi, confermare i danni.
Pertanto,
se avete avuto la sfortuna di assistere ad un incidente stradale,
magari perché “testimoni professionali” (la norma mirerebbe a debellare
tale deprecabile fenomeno) o, più incolpevolmente, perché residenti o
titolari di un’attività commerciale in una zona ad altissimo livello di
traffico e, quindi, di incidenti, cercate assolutamente di ricordare se, nei cinque anni precedenti, avete testimoniato in più di tre cause, al fine di evitare seri guai giudiziari.
- Risarcimento del danno non patrimoniale.
Il DDL Concorrenza, all’art. 7, dispone che l’art. 138 del Cod. Assicurazioni sia sostituito dal seguente: “1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da
adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente
legge si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su
tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;
b)
del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità
comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del
soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:
a) agli effetti della tabella per danno biologico
si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale
che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di
produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità;
c)
il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di
invalidità e l’incidenza della menomazione sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che
proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi;
d)
il valore economico del punto è funzione decrescente dell’età del
soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al
tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
e)
il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al cento per cento è
determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità
riconosciuta per ciascun giorno. L’importo dovuto per ogni giorno di
inabilità temporanea assoluta, fermi gli aggiornamenti annuali di cui al
comma 4, è pari a quello previsto dal comma 1, lettera b) dell’articolo
139.
3. Qualora la menomazione accertata incida in
maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali
documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una
sofferenza psicofisica di particolare intensità, l’ammontare del
risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella
unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con
equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato, fino al quaranta per cento. L’ammontare complessivo del
risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del
risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
4.
Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati
annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in
misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT”.
Sempre il menzionato art. 7, al punto 3., prevede che l’art. 139 Cod. Assicurazioni è sostituito dal seguente: “
1. Il risarcimento del danno biologico
per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i
criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico
permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al
nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in
relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è
calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di
invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel
comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età
del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni
anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo
punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto;
b) a titolo di danno biologico
temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola
trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità
temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in
misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per
ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico
si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale
che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamicorelazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di
produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non
siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non
potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
3.
Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su
specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e
obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza
psicofisica di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento del
danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma
4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al venti per cento.
L’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del
presente articolo è esaustivo del danno non patrimoniale conseguente a
lesioni fisiche.
4. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il
Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di
una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica
comprese tra uno e nove punti di invalidità.
5. Gli
importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del
Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla
variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai
fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un
punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a
2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto
percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a
4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto
percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a
6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto
percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a
8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto
percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 2,3”.
Ciò posto, sintetizzando, due risulterebbero gli aspetti “inquietanti” della predetta modifica.
Il primo è che, nei fatti, si riduce il valore del punto di invalidità.
Con il sistema in uso in precedenza, infatti, il danneggiato avrebbe ottenuto una maggiore somma a titolo di risarcimento del
danno biologico.
Vale a dire che, nel sistema previgente, la vittima di un incidente stradale che avesse riportato un
danno biologico permanente, ipotizziamo dell’1%, avrebbe percepito la somma di Euro settecentonovantacinque euro e novantuno centesimi (
€ 795,91), con il sistema attuale, al contrario, percepirebbe, solo, la somma di Euro seicentosettantaquattro virgola settantotto (
€ 674,68).
Ed
invero, il legislatore, nel riformulare l’art. 139 del codice delle
assicurazioni, ha lasciato invariato il valore del primo punto secondo
le previsioni del previgente articolo, pari ad Euro 674,68 ma, tuttavia,
ha fatto riferimento all’originaria formulazione, quella di cui al
D.Lvo n. 209 del 7 settembre 2005 che, appunto, istituiva detto codice, senza considerare che, nelle more, il valore del punto è sensibilmente aumentato in virtù del D.M. 20.06.2014, risultando, ad oggi, pari ad Euro 795,91.
Ed
invero, il valore del punto, ogni anno, viene aggiornato con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla
variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di
operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT.
L’ultimo
aggiornamento ministeriale disponibile al 20.02.2015 (data del varo del
Disegno di Legge Concorrenza), portava il valore del punto ad Euro
795,91.
Tuttavia, come detto, all’atto della riformulazione
dell’art. 139 Cod. Assicurazioni, non si è affatto tenuto conto del
valore del punto aggiornato dal D.M. 20.06.2014 (€ 795,91), bensì di
quello minore stabilito in origine dal previgente art. 139, pari ad Euro
674,78 (stabilito nell’anno 2005).
In soldoni, un punto percentuale (1%) di invalidità permanente oggi vale ben 121,13 euro in meno.
Identico discorso per il
danno biologico temporaneo, vale a dire l’importo liquidato per ogni giorno di inabilità assoluta.
L’art. 139, infatti, ha tenuto fermo l’originario importo del 2005, pari ad Euro trentanove virgola ventisette (€ 39,27),
anche in questo caso non avvedendosi che il D.M. 20.06.2014 ha
innalzato detto importo fino a quarantasei euro e quarantatre centesimi (€ 46,43).
Anche in questo caso, ogni giorno di “malattia” ora vale meno, siccome decurtato di ben 7,06 euro al giorno.
Speriamo,
tuttavia, che si sia trattato di una semplice “svista” del legislatore e
che, in sede di conversione si porrà rimedio alla predetta
“decurtazione del risarcimento del danno”, salvo vanificare gli effetti
degli sconti obbligatori sui premi assicurativi che, in mancanza, ironia della sorte rimarrebbero a carico degli assicurati vittime di incidenti.
Altra, ancor più seria, “svista” del legislatore risiederebbe proprio nell’intitolazione dei novellati articoli 138 e 139.
Ed invero, se in precedenza gli stessi titolavano “
Danno biologico per lesioni di non lieve entità” (art. 138) e “
Danno biologico per lesioni di lieve entità” (art. 139), oggi sono stati rinominati, rispettivamente, “
Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità” e “
Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità”.
Se, all’apparenza, la differenza sembrerebbe solo lessicale, a ben vedere la stessa risulterebbe di non poco conto, anzi (!!!).
Per danno biologico s’intende comunemente la lesione all’integrità psicofisica, dal quale anni di granitica giurisprudenza hanno escluso il
cd. danno morale, inteso sinteticamente come la
sofferenza patita dalla vittima di lesioni fisiche, pertanto,
liquidato (risarcito) in aggiunta al danno biologico.
Generalmente il danno morale viene calcolato, in caso di sinistro stradale, nella misura proporzionale di
1/3 (in percentuale circa il 33%)
del risarcimento ottenuto a titolo di danno biologico.
Pertanto, in caso di risarcimento del
danno biologico pari ad Euro 10.000,00 il danno morale verrebbe liquidato nella misura di Euro 3.300,00 circa (totale 13.300,00).
Tuttavia, come è noto,
la categoria del danno morale, rientra, assieme al danno biologico, nella più vasta categoria dei cd. danni non patrimoniali, vale a dire di quelli che non comportano una lesione al patrimonio.
Ciò posto, la nuova formulazione degli artt. 138 e 139, dai quali è stata eliminata la locuzione “
danno biologico”, e inserita al suo posto quella di “
danno non patrimoniale”,
porterebbe con se la nefasta conseguenza dell’eliminazione della risarcibilità del danno morale, oltre ad altri tipi di danno (ad esempio, i cd. danni esistenziali).
La nuova formulazione, infatti, risarcisce il “danno patrimoniale” tout court, sulla
scorta di tabelle prefissate, in relazione alla percentuale di
invalidità permanente, ai giorni di inabilità assoluta e temporanea,
ridotti sulla scorta di coefficienti decrescenti che tengono conto dell’età del danneggiato, peraltro, come evidenziato, in misura inferiore rispetto al passato.
L’angosciante dubbio risiede nel fatto che, come accennato, con l’intestazione delle norme “
danno non patrimoniale”, verrebbero ricompresi - tra gli altri - sia il
danno biologico
che quello morale, liquidati a questo punto entrambi sulla scorta delle
riferite (più basse) tabelle in vigore, con esclusione, pertanto,
dell’autonoma consolidata risarcibilità del danno morale (nella misura
di 1/3) in aggiunta a quello biologico.
Allo stato, quindi, il timore è che con le tabelle con le quali in precedenza si risarciva solo il danno biologico, oggi si voglia risarcire anche il danno morale.
Se
tale modifica al Codice delle Assicurazione si rivelerebbe disastrosa
per le vittime di incidenti stradali (consumatori e utenti delle
assicurazioni), di contro, comporterebbe enormi risparmi, in termini di
milioni di euro, alle compagnie assicuratrici, pari almeno ad un terzo
(1/3 infatti era il valore del danno morale) del totale dei risarcimenti
liquidati ogni anno.
Speriamo allora che la dedotta “scomparsa” del danno morale,
si riveli l’ennesima distrazione del legislatore e che, con la
conversione del DDL, ponga rimedio alla questione, salvo sperare, nel
caso di pervicace conferma della norma “incriminata”, che la
giurisprudenza nella continua opera di esegesi delle leggi compia un
atto di giustizia sociale.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_17803.asp
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