Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

Ricerca in Foro di Napoli
  • Niente processo per i reati «lievi»

    Arriva una norma che, per una volta, mette d’accordo avvocati e magistrati: al prossimo Cnsiglio dei ministri, in agenda per martedì, dovrebbe approdare, per l’approvazione definitiva, il decreto legislativo che introduce nel Codice penale una nuova causa di non punibilità, per tenuità del fatto. Il testo è ormai pronto e, rispetto
    alla versione iniziale, recepisce alcune indicazioni delle Commissioni parlamentari. L’obiettivo è di evitare che approdino in giudizio procedimenti per reati ritenuti, dalla stessa autorità giudiziaria, di scarsa offensività. Tutt’altro che una depenalizzazione.

    Il decreto innesta un nuovo articolo, il 131 bis nel Codice, per escludere da punibilità i reati sanzionati fino a 5 anni di reclusione, a due condizioni: quando l’offesa è di scarsa gravità e quando la condotta non è abituale. Requisiti che al Parlamento sono apparsi bisognosi di qualche precisazione. Così, il testo finale prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili oppure con crudeltà, ancora, ha approfittato delle condizioni della vittima, soprattutto se minore, quanto a limitata capacità di difendersi.

    Il reato poi non può essere archiviato quando l’autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza oppure ha commesso delitti dello stesso tipo «anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate». Esclusa invece l’esplicitazione di una lista di reati per i quali escludere espressamente la possibilità di archiviazione.

    Sull’archiviazione è sempre previsto un doppio intervento dell’autorità giudiziaria, senza alcuna possibilità di automatismi. In prima battuta sarà, come ovvio, il pubblico ministero a intervenire chiedendo al giudice l’archiviazione, ma informando, nello stesso tempo sia l’indagato sia la persona offesa, chiarendo loro che entro 10 giorni potranno presentare opposizione nella quale andranno indicate le ragioni del dissenso. Il giudice, se non ritiene inammissibile l’opposizione, procede in contraddittorio e, dopo avere sentite le parti, se accoglie la domanda di archiviazione decide con ordinanza. Altrimenti, in mancanza di opposizione oppure quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nel caso, invece, in cui il giudice non accolga la richiesta allora restituisce gli atti al pubblico ministero.

    Dell’archiviazione resta comunque traccia nel casellario a ulteriore riprova dell’assenza di una depenalizzazione che pure prevista dalla medesima delega che ha ora introdotto il nuovo caso di non punibilità deve ancora essere esercitata.

    L’imminente approvazione della versione definitiva del decreto legislativo avrà poi effetti anche su uno dei temi “caldi” del dibattito politico, la riformulazione del falso in bilancio. Nel testo dell’emendamento del Governo che è già stato messo a punto, ma non ancora presentato in Senato (lo sarà nel corso della prossima settimana), viene infatti esplicitamente previsto che anche per il falso commesso sui conti di una società non quotata sia possibile l’archiviazione per tenuità del fatto. Ed è questa una delle ragioni principali che hanno indotto il ministero della Giustizia a fissare la sanzione massima per il falso nelle non quotate a 5 anni, rendendo così possibile la custodia cautelare ma non l’effettuazione di intercettazioni.

    IL PROVVEDIMENTO SULL’ARCHIVIAZIONE

    I PRINCIPALI REATI A CUI SI APPLICANO LE NUOVE REGOLE

    SOCIETARIO

    False comunicazioni sociali

    Aggiotaggio

    Infedeltà patrimoniale

    Ostacolo alla vigilanza

    FALLIMENTARE


    Bancarotta semplice

    Ricorso abusivo al credito

    Mercato di voto

    Omessa consegna

    TRIBUTARIO

    Dichiarazione infedele

    Omessa dichiarazione

    Sottrazione fraudolenta

    Omesse ritenute

    PATRIMONIO
    Furto

    Danneggiamento

    Truffa

    Appropriazione indebita

    PERSONA

    Lesione personale

    Rissa

    Violazione di domicilio

    Omissione di soccorso

    SETTORE PUBBLICO

    Peculato d’uso

    Abuso d’ufficio

    Rifiuto d’atti d’ufficio

    Indebite erogazioni

    L’ITER DEL 131 BIS
    Nel grafico è schematizzata la nuova procedura per la presentazione della richiesta di archiviazione nella fase delle indagini preliminari. L’obiettivo è di evitare che approdino in giudizio procedimenti per reati ritenuti, dalla stessa autorità giudiziaria, di scarsa offensività. Determinante il confronto che si svolgerà fra pm, giudice per le indagini preliminari, persone offese e indagati
    Clicca per Condividere

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-03-07/niente-processo-i-reati-lievi-081357.shtml?uuid=ABrzLh5C

0 comments:

Leave a Reply