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  • I mille euro di risarcimento del vettore per il bagaglio in ritardo coprono i danni patrimoniali e morali

    Il risarcimento massimo di mille euro previsto dalla Convenzione di Montreal, nel caso di smarrimento o ritardo nella consegna del bagaglio per colpa del vettore internazionale, copre i danni di qualunque natura patrimoniale e non. Chi lamenta un danno morale in particolare può affidarsi al giudice interno che lo valuterà
    in base all'articolo 2059 del codice civile, ma deve sapere che la domanda sarà accolta solo se il fatto illecito è previsto dalla legge come reato o c'è stata una lesione di diritti inviolabili della persona. La Corte di cassazione, con la sentenza 14667 , respinge il ricorso di una signora che voleva far rientrare proprio tra i diritti fondamentali dell'uomo lo stress subìto a casa del ritardo, di due settimane, nella consegna delle valige mentre si trovava in viaggio di nozze in Venezuela. L'unica motivazione della grave lesione lamentata era stata l'impossibilità di partecipare a feste o cene di gala «per carenza di idoneo abbigliamento», come testimoniato anche dal neo sposo. Troppo poco, secondo la Cassazione, per tirare in ballo i diritti costituzionalmente protetti. Non passa neppure il tentativo di chiedere un'estensione delle norme previste dai codici del Consumo e del Turismo sul danno da vacanza rovinata, di “competenza” del tour operator e non delle compagnie aeree. PUBBLICITÀ I giudici della terza sezione si attengono a quanto stabilito dalla Convenzione di Montreal perché trattandosi di un vettore non comunitario non poteva essere applicato il Regolamento Ce n.2027/97. L'articolo 22 della Convenzione firmata in Canada nel 1999, fissa il tetto di mille euro in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo, ipotesi quest'ultima che vale anche quando ad arrivare fuori tempo è il passeggero. Un limite che può essere superato soltanto se il viaggiatore, prima della partenza e pagando una tassa supplementare, dichiara di avere «speciale interesse alla consegna» . In tal caso il vettore risarcirà fino alla somma indicata, salvo provare che è superiore «all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione». La Convenzione non fa alcuna selezione di interessi non patrimoniali e dunque non stabilisce nulla in merito al danno morale. La Cassazione si allinea all'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza C- 63/09) che, nell'interpretare l'articolo 22 n.2 ha affermato che nel danno, indicato come «prejudice e dommage» rientrano sia il pregiudizio materiale sia quello morale. Una nozione, precisano i giudici, «di origine non convenzionale, comune a tutti i sistemi di diritto internazionale». Per la Suprema corte la scelta garantisce un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco. Da un lato si garantisce una responsabilità rigorosa dei vettori a tutela del trasporto aereo internazionale e nel rispetto dell'equo risarcimento e, dall'altro, si limita il risarcimento per ciascun passeggero in funzione degli interessi delle compagnie. La Convenzione lascia poi agli ordinamenti interni il compito di regolare l'eventualità di un danno morale che non può essere tipizzato in anticipo ma “segue” il codice civile e può essere fatto valere, solo nell'ipotesi di un reato o di violazione di diritti umani che, con le cene di gala c'entrano poco. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-07-15/i-mille-euro-risarcimento-vettore-il-bagaglio-ritardo-coprono-danni-patrimoniali-e-morali--141234.shtml?uuid=ACwanyR

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