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  • Separazioni, patti validi senza omologa

    È valido l’accordo di contenuto patrimoniale stipulato tra coniugi (ad esempio perché dispone il trasferimento di un bene immobile o di somme di denaro), non destinato a essere omologato dal giudice e che sia finalizzato a transigere il giudizio di separazione coniugale. È quanto deciso dalla
    Cassazione nella sentenza n. 24621 del 3 dicembre 2015, che prosegue nel recente indirizzo che considera validi gli accordi di contenuto patrimoniale intervenuti tra coniugi in vista della separazione o del divorzio o nel corso dei relativi giudizi. Nel caso in esame si discuteva della validità di una transazione con la quale due coniugi separati avevano cessato un procedimento di separazione giudiziale in corso in grado di appello. L’accordo transattivo non era poi stato adempiuto da uno dei coniugi, cosicchè l’altro l’ha convenuto in giudizio per sentir dichiarare la risoluzione della transazione. Il Tribunale di Ancona ha accolto la domanda di risoluzione dell’accordo transattivo sul giudizio d’appello mentre la Corte d’appello dichiarava in seguito inammissibile la domanda di risoluzione giudicando la transazione tra gli ex coniugi priva di effetto, perché non omologata dal giudice; pertanto, essendosi estinto il giudizio di appello, era da ritenere passata in giudicato la sentenza emessa nel primo grado del giudizio di separazione. Il nuovo indirizzo della Cassazione supera dunque l’orientamento tradizionale che considerava nulli, per illiceità della causa, i patti stipulati prima del matrimonio o in sede di separazione, in quanto ritenuti avere a oggetto materie non negoziabili senza l’intervento del giudice, quali lo status di coniuge e l’assegno di divorzio. In altri termini, si riteneva che gli accordi di separazione e di divorzio fossero sottratti alla libera e autonoma disponibilità delle parti, in quanto preposti a perseguire superiori “interessi familiari”: pertanto, anche il loro eventuale contenuto meramente patrimoniale veniva considerato come assorbito (e reso indisponibile) dal loro contenuto “necessario”, costituito dalla regolamentazione dei rapporti personali dei coniugi (ad esempio, quella attinente all’affidamento dei figli, al regime di visita dei figli, al loro mantenimento, all’utilizzo della casa coniugale, all’assegno per il coniuge più debole, eccetera). Secondo la Cassazione questa posizione è da considerare ormai superata, dovendosi escludere oggi che l’interesse “della famiglia” sia superiore e trascendente rispetto a quello dei singoli componenti, per cui si deve ritenere ammissibile un’ampia autonomia negoziale, seppur adottando talune cautele laddove sia necessario tutelare i diritti dei minori e, in genere, i diritti dei soggetti più deboli. Pertanto, così come è espressione di valida autonomia negoziale, in applicazione del principio di meritevolezza degli interessi (espresso nell’articolo 1322 del Codice civile), la regolamentazione, prima del matrimonio (sono i cosiddetti accordi pre-matrimoniali), dei rapporti patrimoniali tra i coniugi determinando le reciproche concessioni cui dare esecuzione nell’ipotesi di fallimento del matrimonio stesso (Cassazione n. 23713/2012), analogo principio deve operare, secondo la Suprema corte, per gli accordi di natura patrimoniale che siano stipulati in vista della separazione coniugale, nel corso del giudizio di separazione o di divorzio oppure posteriormente a tali giudizi e che non siano destinati all’omologa dell’autorità giudiziaria; e ciò in quanto gli accordi omologati dal giudice della separazione o del divorzio, chiamato dalla legge a vagliarne la legittimità, non esauriscono infatti necessariamente ogni rapporto tra i coniugi. È dunque da considerare valido, ad esempio, sia tra le parti, sia nei confronti dei terzi, il patto avente a oggetto il trasferimento di un immobile tra i coniugi, sia che tale patto venga contenuto nel verbale di separazione omologato dal giudice o recepito nella sentenza di divorzio, sia che si tratti di una convenzione autonomamente stipulata dai soli coniugi separandi; cosi come è da considerare valido l’accordo avente a oggetto il trasferimento o la promessa di trasferimento di somme di denaro o altri beni mobili quale adempimento dell’obbligazione di mantenimento, o assistenziale, gravante su un coniuge a favore dell’altro. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-12-15/separazioni-patti-validi-senza-omologa-122046.shtml?uuid=ACXuWltB

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