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  • Mediazione – Tribunale di Napoli nord, ordinanza interlocutoria 30 gennaio 2017 -Tribunale di Roma, sez. V Civile, sentenza 14 novembre – 15 novembre 2016, n. 21293

    La norma dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/10, che impone al giudice l’obbligo di assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione e fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6, si applica soltanto al caso in cui la mediazione è già iniziata
    ma non si è ancora conclusa e al caso in cui essa non è stata affatto esperita, ma non anche alla diversa ipotesi in cui la mediazione è stata introdotta e definita, ma in violazione delle prescrizioni che regolano il suo corretto espletamento.

    Tribunale di Napoli nord, ordinanza interlocutoria 30 gennaio 2017

    Giudice Marrazzo

    Il Giudice, sciogliendo la riserva di cui all’odierna udienza, letti gli atti e verbali di causa, ritenuto le disposizioni di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010 (come modificato dalla legge n. 98/2013), lette alla luce del contesto europeo nel quale si collocano (cfr. in particolare, direttiva comunitaria 2008/52/CE) impongono di ritenere che l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte; rilevato che la norma dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/10, che impone al giudice l’obbligo di assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione e fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6, si applica soltanto al caso in cui la mediazione è già iniziata ma non si è ancora conclusa e al caso in cui essa non è stata affatto esperita, ma non anche alla diversa ipotesi (come quella in esame) in cui la mediazione è stata introdotta e definita, ma in violazione delle prescrizioni che regolano il suo corretto espletamento; ritenuto, dunque, che non vi è altra possibilità se non quella di dichiarare l’improcedibilità della domanda attorea, non essendo praticabile, per converso, l’alternativa soluzione di assegnare alle parti un nuovo termine per la reiterazione della procedura di mediazione, essendo questa già stata definita.

    P.Q.M.

    Rinvia per la discussione all’udienza del 17 febbraio 2017, ore 10,00.

    Tribunale di Roma, sez. V Civile, sentenza 14 novembre – 15 novembre 2016, n. 21293
    Giudice Ghiron

    Fatto e diritto

    Con citazione notificata gli attori esponevano quanto segue. Di essere proprietari di unità facenti parte del Condominio convenuto costituito da due palazzine. Che in data 26-1-2015 l’assemblea aveva, al primo punto all’ordine del giorno, deliberato lavori di consolidamento delle fondazioni della palazzina B stabilendo il riparto delle spese solo fra i condomini della detta palazzina. Che la delibera era viziata in quanto i lavori avevano avuto ad oggetto beni comuni, le fondazioni, onde il riparto avrebbe dovuto essere effettuato fra tutti i partecipanti al condominio in base alla tabella A. Che la delibera aveva di fatto costituito ‘nuove tabelle millesimali’ inefficaci nei confronti dei condomini dissenzienti. Ciò premesso chiedevano che la delibera impugnata fosse dichiarata nulla/annullata.
    Si costituiva il convenuto eccependo l’improcedibilità dell’avversa domanda per non essere stata preceduta da valido e tempestivo procedimento di mediazione e chiedendo il rigetto dell’avversa domanda nel merito, con vittoria di spese. All’esito del giudizio le parti concludevano come in atti e, all’udienza del 12-7-2016, la causa veniva trattenuta in decisone con i termini di cui all’art. 190 cpc.
    La preliminare eccezione sollevata dal convenuto non coglie nel segno.
    Invero risulta dagli atti che un secondo tentativo di mediazione, conclusosi in corso di causa, si è svolto secondo le formalità di legge. Ed il legislatore non prevede un termine di decadenza con riguardo al tentativo di mediazione in particolare laddove questo sia stato introdotto prima del giudizio potendo il giudicante finanche concedere, in assenza di previo esperimento, termine ulteriore per introdurre, dopo l’inizio del giudizio, la mediazione ex dlvo 28/10 in un termine, peraltro non perentorio, di gg 15. All’evidenza, quindi, nessun effetto produce sul presente giudizio la circostanza che la prima mediazione non sia stata ulteriormente coltivata laddove la seconda sia stata portata avanti da parte attrice a norma di legge e si sia conclusa nel corso del giudizio.
    La domanda avanzata dagli attori è infondata e non merita accoglimento.
    Invero, nella fattispecie in esame, le caratteristiche degli edifici (presenza di corpi di fabbrica separati fra loro) che danno origine al Condominio convenuto inducono a ritenere che si configuri il c.d. condominio parziale come disciplinato dalla norma di cui all’art. 1123 cc comma 3.
    Invero i presupposti per l’attribuzione della proprietà comune a tutti i partecipanti vengono meno se le cose, i servizi o gli impianti, per oggettivi caratteri materiali e funzionali, sono necessari per l’esistenza e l’uso non di tutto l’edificio (o degli edifici) ma di una sola parte o di alcune parti di esso (o di essi) ricavandosi dall’art. 1123 comma 3 cc che le cose ed i servizi non appartengono ‘necessariamente’ a tutti i partecipanti. Così laddove, come nel caso in esame, il condomino sia costituito da un complesso residenziale formato da una pluralità di edifici separati (circostanza pacifica) e le parti comuni relative ai singoli fabbricati (quali le fondazioni di ciascun edificio) appartengano oggettivamente ai soli proprietari delle singole palazzine che sulle stesse si reggono, deve farsi applicazione della citata norma (Cass. 8066/05 e Cass. 23851/10) salvo che i partecipanti al condominio abbiano diversamente convenuto in un regolamento contrattuale. Ma, nel caso in esame, la norma regolamentare invocata (che peraltro non ha natura contrattuale non essendovi prova della trascrizione del regolamento né della sua accettazione da parte di tutti i condomini) si limita a ribadire quanto previsto dall’art. 1117 cc e cioè che (in via generale) le fondazioni (chiaramente per la loro funzione) rientrano fra i beni comuni in quanto servono per sorreggere l’edificio senza, tuttavia, specificare se le fondazioni dei singoli edifici, nel caso in esame, siano invece beni comuni ad entrambe le palazzine costituendo così eccezione ai principi generali. A detta conclusione è dato pervenire tenuto anche conto del fatto che l’art. 6 prevede che il riparto delle spese affrontate per la manutenzione delle cose comuni debba essere effettuato ‘in base all’uso’. Così come parimenti l’inserimento delle scale fra i beni comuni (v. art. 2 let. e) non deve essere inteso nel senso che i condomini debbano partecipare alla manutenzione delle scale delle quali non si servono. Ma anche a voler diversamente opinare si osserva che, non avendo natura contrattuale, il regolamento non può derogare alla disciplina legale in tema di riparto delle spese (v. artt. 1123 e 1138 cc).
    Dall’applicazione della norma di cui all’art. 1123 comma 3 cc derivano implicazioni inerenti la gestione e l’imputazione delle spese. In particolare non sussiste l’onere di contribuire alla manutenzione delle cose comuni da parte di coloro che non ne hanno l’uso (all’evidenza le fondazioni oggetto di causa servono per sorreggere la sola palazzina B) e la titolarità (Cass. 7885/94) con la conseguenza che correttamente l’assemblea, lungi peraltro dall’avere approvato alcuna nuova tabella, ha semplicemente ripartito, a norma dell’art. 1123 comma 3 cc, la spesa fra i soli partecipanti che sono proprietari di unità esclusive facenti parte della palazzina oggetto di intervento.
    Alla soccombenza segue la condanna di parte attrice a rifondere, in favore di controparte, le spese di questo giudizio che si liquidano come in dispositivo.

    P.Q.M.

    Definitivamente decidendo, ogni ulteriore istanza disattesa, rigetta la domanda avanzata dagli attori.
    Condanna questi ultimi a rifondere, in favore del convenuto, le spese di lite che si liquidano in complessivi €5100,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali.

    http://www.assoaima.com/banca-dati-sentenze/2017/mediazione-5/

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