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  • Lecita la mediazione per i consumatori. Ma senza l’obbligo di avvocato

    Il diritto dell'Unione non è contrario a una normativa che prevede, nelle controversie riguardanti i consumatori, il ricorso alla mediazione obbligatoria prima di qualsiasi domanda giudiziale. Tuttavia, dato che l'accesso alla giustizia dev'essere garantito, il consumatore può ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza doversi giustificare (anche se con possibili sanzioni economiche) e,

    soprattutto, non deve essere costretto a servirsi dell’avvocato. Questo il senso della sentenza causa C-75/16, pronunciata oggi dalla Corte di giustizia Ue. La vicenda prende le mosse da una contestazione che due cittadini italiani avevano presentato al Tribunale sulla domanda con cui il Banco popolare aveva intimato la restituzione di una somma a loro prestata. Il Tribunale aveva però osservato che il ricorso dei due cittadini non era procedibile senza una previa procedura di mediazione extragiudiziale, anche se agivano in qualità di «consumatori». Mediazione per cui che la legge italiana prevede l’assistenza di un avvocato e che non ci si possa ritirarse senza giustificato motivo. Dubitando della compatibilità di tali norme nazionali con il diritto dell'Unione, il Tribunale di Verona chiede alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva sulle controversie dei consumatori Con la sua odierna sentenza, la Corte sottolinea che la direttiva, volta a dare ai consumatori la possibilità di presentare, su base volontaria, un ricorso nei confronti di professionisti attraverso procedure di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution - ADR), potrebbe essere applicabile al caso di specie qualora la procedura di mediazione possa essere considerata una delle possibili forme di ADR, circostanza che il giudice nazionale dovrà verificare. Ma la Corte rileva che, nelle procedure ADR previste da tale direttiva, il carattere volontario consiste non già nella libertà delle parti di ricorrere o meno a tale procedimento, bensì nel fatto che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento. Assume quindi rilevanza non il carattere obbligatorio o facoltativo del sistema di mediazione, ma il fatto che, come espressamente previsto dalla direttiva, il diritto di accesso delle parti al sistema giudiziario sia preservato. La Corte conclude quindi che il fatto che una normativa, come quella italiana, non solo abbia istituito una procedura di mediazione extragiudiziale, ma, in aggiunta, abbia reso obbligatorio il ricorso alla stessa prima che sia possibile rivolgersi a un organo giurisdizionale non è incompatibile con la direttiva. Tuttavia la Corteprecisa che una normativa nazionale non può imporre al consumatore che prende parte a una procedura ADR di essere assistito obbligatoriamente da un avvocato e che la tutela del diritto di accesso alla giustizia implica che il ritiro del consumatore dalla procedura ADR, con o senza un giustificato motivo, non deve mai avere conseguenze sfavorevoli. Il punto 65 della snteza recita infatti: «Pertanto, una normativa nazionale non può imporre al consumatore che prende parte a una procedura ADR di essere assistito obbligatoriamente da un avvocato». Tuttavia, il diritto nazionale può prevedere sanzioni in caso di mancata partecipazione delle parti alla procedura di mediazione senza giustificato motivo, purché il consumatore possa ritirarsi successivamente al primo incontro con il mediatore.

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-06-14/lecita-mediazione-i-consumatori-ma-senza-l-obbligo-avvocato-103756.shtml?uuid=AEpV0CeB

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