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  • Magistratura onoraria e disposizioni sui giuidici di pace: in gazzetta il decreto (Decreto Legislativo 13.7.2017 n. 116 (GU n.177 del 31.7.2017))

    Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui  giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai  magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016,  n. 57. (17G00129) (GU n.177 del 31-7-2017) Vigente al: 15-8-2017

    Capo I
    Disposizioni generali

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante disposizioni di delega  al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e  altre disposizioni sui giudici di pace;  Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;  Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374;  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26;  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e, in  particolare, l'articolo 4;  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri  adottata nella riunione del 5 maggio 2017;  Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari  della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella  riunione del 10 luglio 2017;  Sulla proposta del Ministro della giustizia;

    Emana  il seguente decreto legislativo:

    Art. 1

    Magistratura onoraria

    1. Il «giudice onorario di pace» e' il magistrato onorario addetto  all'ufficio del giudice di pace. Al giudice onorario di pace sono  assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 9.  2. Il «vice procuratore onorario» e' il magistrato onorario addetto  all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica  istituito ai sensi dell'articolo 2. Al vice procuratore onorario sono  assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 16.  3. L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente  temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilita' con lo  svolgimento di attivita' lavorative o professionali e non determina  in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare  tale compatibilita', a ciascun magistrato onorario non puo' essere  richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e  attivita', da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura  tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma.  4. Il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie secondo  principi di autoorganizzazione dell'attivita', nel rispetto dei  termini e delle modalita' imposti dalla legge e dalle esigenze di  efficienza e funzionalita' dell'ufficio.

    Art. 2

    Istituzione dell'ufficio di collaborazione  del procuratore della Repubblica

    1. Sono costituite, nelle procure della Repubblica presso i  tribunali ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio di  collaborazione del procuratore della Repubblica».  2. L'ufficio di cui al comma 1 si avvale, secondo le determinazioni  organizzative del procuratore della Repubblica, dei vice procuratori  onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono il  tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21  giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a  norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.

    Art. 3

    Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori  onorari. Pianta organica dell'ufficio del giudice di pace

    1. La dotazione organica dei giudici onorari di pace e' fissata,  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio  superiore della magistratura, tenendo conto delle esigenze di  efficienza e funzionalita' dei servizi della giustizia, in relazione  a tutti i compiti e le funzioni previsti dalle disposizioni del Capo  III. Con separato decreto del Ministro della giustizia e' determinata  la pianta organica degli uffici del giudice di pace.  2. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione  organica dei giudici onorari di pace non puo', in ogni caso, essere  superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni  giudicanti di merito. Nel computo di cui al primo periodo non si  considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di  merito giudicanti.  3. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, e' fissata la  dotazione organica dei vice procuratori onorari e con il decreto del  Ministro della giustizia di cui al secondo periodo del predetto comma  e' conseguentemente determinata la pianta organica degli uffici di  collaborazione del procuratore della Repubblica.  4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione  organica dei vice procuratori onorari non puo', in ogni caso, essere  superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni  requirenti di merito. Nel computo di cui al primo periodo non si  considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di  merito requirenti.  5. La dotazione organica e le piante organiche sono stabilite in  modo da assicurare il rispetto di quanto disposto dall'articolo 1,  comma 3.  6. La modifica della pianta organica degli uffici di cui ai commi 1  e 3 e' disposta, anche su segnalazione dei capi degli uffici, con le  modalita' di cui ai predetti commi.  7. Con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo, e'  individuato, per ciascun ufficio del giudice di pace, il numero dei  giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e  penale presso il medesimo ufficio nonche' il numero dei giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel  cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace.  8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della  legge 28 aprile 2016, n. 57, i criteri di cui ai commi 2 e 4 per la  determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e  dei vice procuratori onorari possono essere adeguati nei limiti delle  risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    Capo II
    Del conferimento dell'incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità

    Art. 4

    Requisiti per il conferimento dell'incarico  di magistrato onorario

    1. Per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario e'  richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  a) cittadinanza italiana;  b) esercizio dei diritti civili e politici;  c) essere di condotta incensurabile;  d) idoneita' fisica e psichica;  e) eta' non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta;  f) laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di  durata non inferiore a quattro anni;  g) in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di  magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella  Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta,  conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua  francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito  si applicano le vigenti disposizioni di legge.  2. Non puo' essere conferito l'incarico a coloro che:  a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena  detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della  riabilitazione;  b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza  personali;  c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione piu'  lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;  d) sono stati collocati in quiescenza;  e) hanno svolto per piu' di quattro anni, anche non consecutivi le  funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto;  f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario,  a norma dell'articolo 18; o e' stata disposta nei loro confronti la  revoca dell'incarico, a norma dell'articolo 21.  3. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:  a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese  quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e);  b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della  professione di avvocato;  c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della  professione di notaio;  d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio,  dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita';  e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui  all'articolo 7, senza che sia intervenuto il conferimento  dell'incarico di magistrato onorario;  f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni  inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con  qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;  g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli  uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21  giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto 2013, n. 98;  h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;  i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori  statali.  4. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3  prevale, nell'ordine:  a) la maggiore anzianita' professionale o di servizio, con il  limite massimo di dieci anni di anzianita';  b) la minore eta' anagrafica;  c) il piu' elevato voto di laurea.

    Art. 5

    Incompatibilita'

    1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:  a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo  spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte  degli enti territoriali, nonche' i deputati e i consiglieri  regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;  b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione  religiosa;  c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni  precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti  e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente  piu' rappresentative;  d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;  e) coloro che svolgono abitualmente attivita' professionale per  conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o  societa' di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la  parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo  grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente  tale attivita' nel circondario in cui il giudice di pace esercita le  funzioni giudiziarie.  2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le  funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel  circondario del tribunale nel quale esercitano la professione  forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro  associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci  della societa' tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione  civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini  entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria  attivita' professionale nell'ambito di societa' o associazioni tra  professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato  onorario nel circondario del tribunale nel quale la societa' o  l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di  incompatibilita' l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per  i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi  e contabili, nonche' davanti alle commissioni tributarie.  3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni  di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense  presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale  ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non  possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti  svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.  Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri  dell'associazione professionale e ai soci della societa' tra  professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai  conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il  primo grado.  4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela  fino al secondo grado o di affinita' fino al primo grado, di coniugio  o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio  giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle  parti dell'unione civile.  5. Il magistrato onorario non puo' ricevere, assumere o mantenere  incarichi dall'autorita' giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che  si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario  presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

    Art. 6

    Ammissione al tirocinio

    1. Il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera,  da adottarsi ad anni alterni entro il 31 marzo dell'anno in cui deve  provvedersi, alla individuazione dei posti da pubblicare, anche sulla  base delle vacanze previste nei dodici mesi successivi, nelle piante  organiche degli uffici del giudice di pace e dei vice procuratori  onorari, determinando le modalita' di formulazione del relativo bando  nonche' il termine per la presentazione delle domande.  2. All'adozione ed alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana del bando per il conferimento degli  incarichi nel rispettivo distretto provvede, entro trenta giorni  dalla delibera di cui al comma 1, la sezione autonoma per i  magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10  del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, dandone notizia  mediante inserzione del relativo avviso nel sito internet del  Ministero della giustizia e comunicazione ai consigli degli ordini  degli avvocati e dei notai nonche' alle universita' aventi sede nel  distretto.  3. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine,  riportato nel bando, per la presentazione al presidente della corte  di appello delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti e i  titoli posseduti, sulla base di un modello standard approvato dal  Consiglio superiore della magistratura. Alla domanda e' allegata la  dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di  incompatibilita' previste dalla legge.  4. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti  individuati a norma del comma 1, domanda di ammissione al tirocinio  per non piu' di tre uffici dello stesso distretto.  5. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio  giudiziario, acquisito il parere dell'ordine professionale al quale  il richiedente risulti eventualmente iscritto, redige la graduatoria  degli aspiranti, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4,  commi 3 e 4, e formula le motivate proposte di ammissione al  tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi  acquisiti.  6. Le domande degli interessati e le proposte della sezione  autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario sono  trasmesse al Consiglio superiore della magistratura.  7. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun  ufficio, l'ammissione al tirocinio di un numero di interessati pari,  ove possibile, al numero dei posti individuati ai sensi del comma 1,  aumentato della meta' ed eventualmente arrotondato all'unita'  superiore.  8. Quando il Consiglio superiore della magistratura non adotta la  delibera di cui al comma 1 per due bienni consecutivi, le piante  organiche degli uffici del giudice di pace e degli uffici di  collaborazione del procuratore della Repubblica sono rideterminate in  misura corrispondente ai posti effettivamente coperti.

    Art. 7

    Tirocinio e conferimento dell'incarico

    1. Il tirocinio e' organizzato dal Consiglio superiore della  magistratura e dalla Scuola superiore della magistratura, secondo le  rispettive competenze e attribuzioni come determinate dalle  disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006,  n. 26.  2. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il comitato  direttivo della Scuola, definisce, con delibera, la data di inizio e  le modalita' di svolgimento del tirocinio presso gli uffici  giudiziari.  3. Il tirocinio per il conferimento dell'incarico di magistrato  onorario ha la durata di sei mesi e viene svolto: a) per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario nel cui  circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace in relazione al  quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio;  b) per i vice procuratori onorari, nella procura della Repubblica  presso la quale e' istituito l'ufficio di collaborazione del  procuratore della Repubblica in relazione al quale e' stata disposta  l'ammissione al tirocinio.  4. La sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui  all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25,  organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari  attuando le direttive generali del Consiglio superiore della  magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati  professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio  professionale.  5. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato  collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali  affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti  per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.  6. Il tirocinio, oltre che nell'attivita' svolta presso gli uffici  giudiziari, consiste altresi' nella frequenza obbligatoria e con  profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore,  organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro  delle attivita' di formazione iniziale della magistratura onoraria di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.  26 del 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di  cui alla lettera f) del comma 1 del predetto articolo 2, su materie  indicate dalla stessa Scuola superiore, nonche' su materie  individuate dal Consiglio superiore della magistratura. I corsi sono  coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla  struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte  d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione  pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica ai magistrati  onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attivita'  formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attivita'  teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della  magistratura. Terminati i corsi, la struttura della formazione  decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e  dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle  esercitazioni e delle altre attivita' pratiche svolte, redige e  trasmette alla sezione autonoma per i magistrati onorari di cui  all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 un rapporto  per ciascun magistrato onorario.  7. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio  giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore  comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati  affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto di  cui al comma 6, formula un parere sull'idoneita' del magistrato  onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio  superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il  conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di  ammissione al tirocinio.  8. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la  graduatoria di cui al comma 7 e la documentazione allegata, designa i  magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero  pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio.  9. La graduatoria di cui al comma 7 conserva efficacia per i due  anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore  della magistratura di cui all'articolo 6, comma 1. Sulla base della  graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per  ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento  dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo  compreso tra l'adozione del decreto di cui al comma 11 e la scadenza  del termine di efficacia di cui al primo periodo del presente comma.  10. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al  comma 7 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio  in relazione al quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'articolo 6, comma 7, possono essere destinati, a domanda,  ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del  predetto ufficio, individuate con la delibera di cui all'articolo 6,  comma 1 e risultate vacanti. In relazione a tali domande si provvede  alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri indicati  nell'articolo 4, commi 3 e 4. Sulla base della graduatoria di cui al  secondo periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i  magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.  11. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico con decreto.  12. Ai magistrati onorari in tirocinio non spetta alcuna  indennita'.  13. Ai magistrati collaboratori e ai magistrati affidatari non  spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento  dell'attivita' formativa di cui al presente articolo.


    Capo III
    Dell'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace.
    Delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di  pace

    Art. 8

    Coordinamento ed organizzazione  dell'ufficio del giudice di pace

    1. Il presidente del tribunale coordina l'ufficio del giudice di  pace che ha sede nel circondario e, in particolare, distribuisce il  lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici,  vigila sulla loro attivita' e sorveglia l'andamento dei servizi di  cancelleria ed ausiliari. Esercita ogni altra funzione di direzione  che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.  2. La proposta di organizzazione e' disposta con il procedimento di  cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio  decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello  formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del  tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di  cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.  3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il presidente  del tribunale puo' avvalersi dell'ausilio di uno o piu' giudici  professionali.  4. Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o piu' giudici  professionali il compito di vigilare sull'attivita' dei giudici  onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il  debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in  possesso di terzi, nonche' di indicare le direttive e le prassi  applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni di cui  all'articolo 22. Si applica l'articolo 10, comma 13, secondo periodo.  5. Dodici mesi prima della scadenza del termine del 31 ottobre  2021, di cui all'articolo 32, comma 3, il Ministero della giustizia  mette a disposizione dell'ufficio del giudice di pace i programmi  informatici necessari per la gestione del registro dei procedimenti  di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di  cose del debitore che sono in possesso di terzi e per l'assegnazione  con modalita' automatiche dei medesimi procedimenti. I programmi  informatici assicurano che l'assegnazione degli affari abbia luogo  secondo criteri di trasparenza.

    Art. 9

    Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace

    1. I giudici onorari di pace esercitano, presso l'ufficio del  giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la  funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei  codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali.  2. I giudici onorari di pace sono, inoltre, assegnati alla  struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo»,  costituita, a norma dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18  ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  dicembre 2012, n. 221, presso il tribunale del circondario nel cui  territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono  addetti.  3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo  non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso  l'ufficio del giudice di pace.  4. Nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico i  giudici onorari di pace devono essere assegnati all'ufficio per il  processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attivita'  allo stesso inerenti.  5. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo  puo' essere assegnata, nei limiti e con le modalita' di cui  all'articolo 11, la trattazione di procedimenti civili e penali, di  competenza del tribunale ordinario.

    Art. 10

    Destinazione dei giudici onorari di pace  nell'ufficio per il processo

    1. La proposta di assegnazione dei giudici onorari di pace  all'ufficio per il processo del tribunale, nei limiti del numero dei  giudici onorari di pace destinati all'ufficio per il processo in base  al decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, e'  formulata dal presidente del tribunale secondo quanto previsto dal  presente articolo e in conformita' ai criteri obiettivi indicati in  via generale con delibera del Consiglio superiore della magistratura,  avendo riguardo, in particolare, alla funzionalita' degli uffici  giudiziari.  2. Il presidente del tribunale individua, almeno due volte l'anno,  le posizioni da coprire nell'ufficio per il processo, tenuto conto  anche delle assegnazioni in scadenza nei successivi sei mesi, e  propone l'assegnazione d'ufficio a tale struttura organizzativa dei  giudici onorari di pace che si trovano nelle condizioni di cui  all'articolo 9, comma 4.  3. Il presidente del tribunale determina altresi' le posizioni  residue da pubblicare e dispone che se ne dia comunicazione a tutti i  giudici onorari di pace del circondario ai fini della formulazione  della domanda di assegnazione.  4. Il presidente, nel caso in cui vi siano piu' aspiranti, tenute  presenti le esigenze di efficienza del tribunale e dell'ufficio del  giudice di pace interessato, individua i magistrati da assegnare  sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di valutazione:  a) attitudine all'esercizio dei compiti e delle attivita' da  svolgere, desunta dalla pregressa attivita' del magistrato onorario,  dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze  professionali anche non giurisdizionali pregresse comprovanti le  specifiche competenze in relazione all'incarico da assegnare, con  preferenza per i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad  aree o materie uguali o omogenee;  b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e delle attivita'  inerenti all'ufficio;  c) collocazione nella graduatoria di ammissione al tirocinio.  5. In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai  quali e' stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor  tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di  destinazione, salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale  od organizzativo, specifiche ragioni da indicare espressamente nella  proposta di assegnazione.  6. L'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il  processo del tribunale e' disposta con il procedimento di cui  all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; la  proposta e' trasmessa al consiglio giudiziario, che, sentita la  sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del  decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula il proprio parere e inoltra gli atti al Consiglio superiore della magistratura per  l'approvazione.  7. L'assegnazione d'ufficio disposta a norma del comma 2 cessa di  produrre effetti alla scadenza del biennio di cui all'articolo 9,  comma 4.  8. Il giudice onorario di pace non puo' essere inserito, a domanda,  in altro ufficio per il processo del medesimo tribunale se non siano  decorsi due anni dal giorno in cui ha effettivamente iniziato a  svolgere l'attivita' presso l'ufficio per il processo al quale e'  assegnato. Nel caso in cui sia stato assegnato d'ufficio il termine  e' ridotto ad un anno.  9. L'assegnazione del giudice onorario di pace all'ufficio per il  processo del tribunale puo' essere revocata per sopravvenute esigenze  di funzionalita' dell'ufficio del giudice di pace al quale il giudice  onorario e' addetto. Quando sono assegnati all'ufficio per il  processo piu' giudici onorari di pace addetti all'ufficio del giudice  di pace in relazione al quale sono sopravvenute le esigenze di cui al  primo periodo, alla revoca dell'assegnazione si provvede sulla base  dei criteri di cui al comma 4 ovvero, in mancanza di domande, dei  criteri previsti dal comma 5. Alla revoca si provvede con le  modalita' di cui al comma 6.  10. Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a  supporto del quale la struttura organizzativa e' assegnata e, sotto  la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie,  anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in  composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per  l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice  professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei  fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla  predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario  puo' assistere alla camera di consiglio.  11. Il giudice professionale, con riferimento a ciascun  procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata,  puo' delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio per  il processo, compiti e attivita', anche relativi a procedimenti nei  quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purche' non di  particolare complessita', ivi compresa l'assunzione dei testimoni,  affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di  conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli  186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonche' i  provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i  provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.  12. Al giudice onorario di pace non puo' essere delegata la  pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione:  a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria  giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari  di competenza del giudice tutelare;  b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di  previdenza e assistenza obbligatoria;  c) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione  o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;  d) per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili  di valore non superiore ad euro 50.000, nonche' relative al pagamento  a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo  valore;  e) per i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del  danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purche'  il valore della controversia non superi euro 100.000;  f) per i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono  procedimenti di espropriazione presso terzi, purche' il valore del  credito pignorato non superi euro 50.000.  13. Il giudice onorario di pace svolge le attivita' delegate  attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale  titolare del procedimento, anche alla luce dei criteri generali  definiti all'esito delle riunioni di cui all'articolo 22. Il  Consiglio superiore della magistratura individua le modalita' con cui le direttive concordate sono formalmente documentate e trasmesse al  capo dell'ufficio.  14. Il giudice onorario di pace, quando ritiene, in considerazione  delle specificita' del caso concreto, di non poter provvedere in  conformita' alle direttive ed ai criteri di cui al comma 13,  riferisce al giudice professionale, il quale compie le attivita' gia'  oggetto di delega.  15. Il giudice professionale esercita la vigilanza sull'attivita'  svolta dal giudice onorario e, in presenza di giustificati motivi,  dispone la revoca della delega a quest'ultimo conferita e ne da'  comunicazione al presidente del tribunale.

    Art. 11

    Assegnazione ai giudici onorari di pace  dei procedimenti civili e penali

    1. Ai giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il  processo e che non rientrano nella categoria indicata all'articolo 9,  comma 4, puo' essere assegnata, nei limiti di cui al comma 5, la  trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del  tribunale, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni e, per  situazioni straordinarie e contingenti, non si possono adottare  misure organizzative diverse:  a) il tribunale o una sua sezione presenta vacanze di posti in  organico, assenze non temporanee di magistrati o esoneri parziali o  totali dal servizio giudiziario tali da ridurre di oltre il trenta  per cento l'attivita' dei giudici professionali assegnati al  tribunale o alla sezione;  b) il numero dei procedimenti civili pendenti rispetto ai quali e'  stato superato il termine di ragionevole durata di cui alla legge 19  marzo 2001, n. 89, rilevato alla data di cui al comma 9, e' superiore  di almeno il cinquanta per cento rispetto al numero complessivo dei  procedimenti civili pendenti innanzi al medesimo tribunale ovvero il  numero dei procedimenti penali rispetto ai quali e' stato superato il  predetto termine, rilevato alla medesima data, e' superiore di almeno  il quaranta per cento rispetto al numero complessivo dei procedimenti  penali pendenti dinanzi al medesimo ufficio, risultanti da apposite  rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla  base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio  superiore della magistratura;  c) il numero medio dei procedimenti civili pendenti per ciascun  giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla  data di cui al comma 9, supera di almeno il settanta per cento il  numero medio nazionale dei procedimenti civili pendenti per ciascun  giudice professionale di tribunale ovvero il numero medio dei  procedimenti penali pendenti per ciascun giudice professionale in  servizio presso il tribunale, rilevato alla medesima data, supera di  almeno il cinquanta per cento il numero medio nazionale dei  procedimenti penali pendenti per ciascun giudice professionale di  tribunale, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal  Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di  concerto con il Consiglio superiore della magistratura, distinguendo,  ove possibile, per materie, per rito e per dimensioni degli uffici;  d) il numero medio dei procedimenti civili sopravvenuti annuali per  ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale,  rilevato alla data di cui al comma 9, supera di almeno il settanta  per cento il numero medio nazionale dei procedimenti civili  sopravvenuti nello stesso periodo per ciascun giudice professionale  di tribunale ovvero il numero medio dei procedimenti penali  sopravvenuti annuali per ciascun giudice professionale in servizio  presso il tribunale, rilevato alla medesima data, supera di almeno il  cinquanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti penali  sopravvenuti nello stesso periodo per ciascun giudice professionale  di tribunale, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate  dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali  definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, distinguendo, ove possibile, per materie, per rito e per dimensioni  degli uffici.  2. Quando la condizione di cui al comma 1, lettera a), ricorre per  una sezione del tribunale, ai giudici onorari di pace possono essere  assegnati esclusivamente i procedimenti devoluti alla medesima  sezione.  3. L'individuazione dei giudici onorari ai quali assegnare la  trattazione di procedimenti a norma del comma 1 e' effettuata con i  criteri di cui all'articolo 10, comma 4, ovvero, in mancanza di  domande, previsti dal comma 5 del predetto articolo.  4. I criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di  pace a norma del presente articolo sono determinati nella proposta  tabellare di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio  1941, n. 12.  5. In ogni caso, il numero dei procedimenti civili e penali  assegnati a ciascun giudice onorario di pace a norma del presente  articolo non puo' essere superiore ad un terzo del numero medio  nazionale, rilevato distintamente per il settore civile e per quello  penale, dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale  del tribunale.  6. Non possono essere assegnati, a norma del comma 1, ai giudici  onorari di pace:  a) per il settore civile:  1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le  domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio  petitorio nonche' dei procedimenti di competenza del giudice  dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615  del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 617  del medesimo codice nei limiti della fase cautelare;  2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del  giudice di pace;  3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza  ed assistenza obbligatorie;  4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare;  5) i procedimenti in materia di famiglia;  b) per il settore penale:  1) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del  codice di procedura penale;  2) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice  dell'udienza preliminare;  3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice  di pace;  4) i procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura  penale e il conseguente giudizio.  7. L'assegnazione degli affari, in attuazione dei criteri di cui al  comma 4, e' effettuata dal presidente del tribunale non oltre la  scadenza del termine perentorio di sei mesi dal verificarsi della  condizione di cui alla lettera a) del comma 1 ovvero, relativamente  alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma,  dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9 e puo' riguardare  esclusivamente procedimenti pendenti a tale scadenza. Il  provvedimento di assegnazione degli affari, corredato delle relative  statistiche e degli altri documenti necessari a comprovare la  sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ivi compresa la non  adottabilita' di misure organizzative diverse, e' trasmesso, previo  parere del Consiglio giudiziario nella composizione di cui  all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.  25, al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.  8. L'assegnazione puo' essere mantenuta per un periodo non  superiore a tre anni dalla scadenza del termine di cui al primo  periodo del comma 7 anche quando siano venute meno le condizioni di  cui al comma 1. L'assegnazione non puo' essere nuovamente disposta,  anche relativamente a giudici onorari di pace diversi, prima che  siano decorsi tre anni dalla scadenza del triennio di cui al primo  periodo, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a).  9. Con cadenza annuale il Ministero della giustizia rende noti i  dati necessari ai fini dell'accertamento delle condizioni di cui al  comma 1, rilevandoli alla data del 30 giugno di ciascun anno.  10. Entro dodici mesi dall'approvazione del provvedimento di  assegnazione degli affari fondato sulla sussistenza di vacanze di  posti in organico ai sensi del comma 1, lettera a), il Consiglio  superiore della magistratura delibera la copertura dei posti vacanti  in modo da far venir meno la condizione di cui alla predetta lettera.

    Art. 12

    Destinazione dei giudici onorari di pace  nei collegi civili e penali

    1. I giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il  processo e rispetto ai quali non ricorrono le condizioni di cui  all'articolo 9, comma 4, possono essere destinati a comporre i  collegi civili e penali del tribunale, quando sussistono le  condizioni di cui all'articolo 11 e secondo le modalita' di cui al  medesimo articolo. I provvedimenti di destinazione devono essere  adottati entro la scadenza del termine perentorio di dodici mesi dal  verificarsi della condizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera  a) ovvero, relativamente alle condizioni di cui alle lettere b), c) e  d) del predetto comma, dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9  del medesimo articolo. Ai giudici onorari di pace destinati a  comporre i collegi possono essere assegnati esclusivamente  procedimenti pendenti a tale scadenza. La destinazione e' mantenuta  sino alla definizione dei relativi procedimenti. Del collegio non  puo' far parte piu' di un giudice onorario di pace. In ogni caso, il  giudice onorario di pace non puo' essere destinato, per il settore  civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia  fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate e, per il  settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero  qualora si proceda per i reati indicati nell'articolo 407, comma 2,  lettera a), del codice di procedura penale.

    Art. 13

    Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace

    1. Nei casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato  professionale, il giudice onorario di pace puo' essere destinato, in  presenza di specifiche esigenze di servizio, a compiti di supplenza,  anche nella composizione dei collegi, del magistrato assente o  impedito, sebbene non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11,  comma 1. L'individuazione del giudice onorario da destinare in  supplenza e' effettuata con i criteri di cui all'articolo 10, comma  5. In ogni caso, il giudice onorario di pace non puo' essere  destinato in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di  lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.

    Art. 14

    Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace

    1. Fermi i divieti di cui all'articolo 5, nelle ipotesi di vacanza  dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento  temporanei di uno o piu' giudici onorari di pace, il presidente del  tribunale puo' destinare in supplenza uno o piu' giudici onorari di  pace di altro ufficio del circondario. Fuori dei casi di cui al primo  periodo, quando in un ufficio del giudice di pace del circondario  ricorrono speciali esigenze di servizio, il presidente del tribunale  puo' destinare in applicazione uno o piu' giudici onorari di pace di  altro ufficio del circondario.  2. La scelta dei magistrati onorari da applicare a norma del comma  1 e' operata sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4,  ovvero, in mancanza di domande, dei criteri previsti dal comma 5 del  predetto articolo. L'applicazione e' disposta con decreto motivato, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio  giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio  2006, n. 25. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio superiore  della magistratura e al Ministro della giustizia a norma  dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16  settembre 1958, n. 916. Il parere della sezione autonoma per i  magistrati onorari e' espresso, sentito previamente l'interessato,  nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.  3. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno e, nei  casi di necessita' dell'ufficio al quale il giudice onorario di pace  e' applicato puo' essere rinnovata per un periodo non superiore ad un  anno. In ogni caso, un'ulteriore applicazione del medesimo giudice  onorario di pace non puo' essere disposta se non siano decorsi due  anni dalla fine del periodo precedente.

    Capo IV
    Delle funzioni e dei compiti dei vice procuratori onorari

    Art. 15

    Organizzazione dell'ufficio di collaborazione  del procuratore della Repubblica

    1. Il procuratore della Repubblica coordina l'ufficio di  collaborazione del procuratore della Repubblica e, in particolare,  distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche,  tra i vice procuratori onorari, vigila sulla loro attivita' e  sorveglia l'andamento dei servizi di segreteria ed ausiliari.  2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il procuratore  della Repubblica puo' avvalersi dell'ausilio di uno o piu' magistrati  professionali, attribuendo loro il compito di vigilare sull'attivita'  dei vice procuratori onorari nelle materie delegate, nonche' di  fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative emerse anche  a seguito delle riunioni di coordinamento periodicamente indette.  3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto, il Ministero della giustizia mette a disposizione i  programmi informatici necessari affinche' la distribuzione del lavoro  di cui al comma 1 sia compiuta mediante ricorso a procedure  automatiche. I programmi informatici assicurano che l'assegnazione  degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza.

    Art. 16

    Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari

    1. Il vice procuratore onorario inserito nella struttura  organizzativa di cui all'articolo 2:  a) coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e  il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per  l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo,  provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento  giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute  dei provvedimenti;  b) svolge le attivita' e adotta i provvedimenti a lui delegati  secondo quanto previsto dall'articolo 17.  2. L'assegnazione dei vice procuratori onorari alla struttura  organizzativa di cui all'articolo 2 ha luogo con provvedimento del  procuratore della Repubblica, trasmesso alla sezione autonoma per i  magistrati onorari del consiglio giudiziario.  3. Nel corso del primo anno dal conferimento dell'incarico i vice  procuratori onorari possono svolgere esclusivamente i compiti e le  attivita' previste dal comma 1, lettera a).

    Art. 17

    Attivita' delegabili ai vice procuratori onorari

    1. Nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del  pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore  della Repubblica, dal vice procuratore onorario:  a) nell'udienza dibattimentale;  b) per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del decreto  legislativo 28 agosto 2000, n. 274;  c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127  del codice di procedura penale e nei procedimenti di esecuzione ai  fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo  codice.  2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega e' conferita in  relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento.  3. Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione  monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli  articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle  norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonche' di cui  all'articolo 590-sexies del codice penale, il vice procuratore  onorario puo' svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e  secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato  professionale che ne coordina le attivita', le funzioni di pubblico  ministero:  a) nell'udienza dibattimentale;  b) nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'articolo 558  del codice di procedura penale;  c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai  sensi dell'articolo 459, comma 1, del codice di procedura penale;  d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127  del codice di procedura penale.  4. Il vice procuratore onorario delegato puo' assumere le  determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei  procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale e'  esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell'articolo  550, comma 1, del codice di procedura penale, pur quando si proceda  con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'articolo 558 del  codice di procedura penale, e in quelli iniziati con decreto di  giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale.  5. Il vice procuratore onorario, nei procedimenti relativi ai reati  indicati dall'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale,  puo' redigere e avanzare richiesta di archiviazione, nonche' svolgere  compiti e attivita', anche di indagine, ivi compresa l'assunzione di  informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio  della persona sottoposta ad indagini o imputata.  6. Il vice procuratore onorario si attiene nello svolgimento delle  attivita' a lui direttamente delegate alle direttive periodiche  menzionate all'articolo 15, comma 2, e puo' chiedere che l'attivita'  e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale  titolare del procedimento se non ricorrono nel caso concreto le  condizioni di fatto per provvedere in loro conformita'.  7. Il procuratore della Repubblica, in presenza di giustificati  motivi, dispone la revoca della delega conferita al vice procuratore  onorario.

    Capo V
    Della conferma nell'incarico

    Art. 18

    Durata dell'ufficio e conferma

    1. L'incarico di magistrato onorario ha la durata di quattro anni.  Alla scadenza, l'incarico puo' essere confermato, a domanda, per un  secondo quadriennio.  2. L'incarico di magistrato onorario non puo', comunque, essere  svolto per piu' di otto anni complessivi, anche non consecutivi,  includendo nel computo l'attivita' comunque svolta quale magistrato  onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni e compiti esercitati  tra quelli disciplinati dal presente decreto.  3. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del  sessantacinquesimo anno di eta'.  4. La domanda di conferma e' presentata, a pena di  inammissibilita', almeno sei mesi prima della scadenza del  quadriennio, al capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il  magistrato onorario esercita la funzione. Relativamente all'ufficio  del giudice di pace la domanda di conferma e' presentata al  presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. La  domanda e' trasmessa alla sezione autonoma per i magistrati onorari  del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.  5. Unitamente alla domanda, sono trasmessi alla sezione autonoma  per i magistrati onorari del consiglio giudiziario:  a) un rapporto del capo dell'ufficio o del coordinatore  dell'ufficio del giudice di pace sull'attivita' svolta e relativo  alla capacita', alla laboriosita', alla diligenza, all'impegno ed ai  requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialita' e dell'equilibrio  nonche' sulla partecipazione alle riunioni periodiche di cui  all'articolo 22, commi 1 e 2;  b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati ai fini della  redazione del rapporto di cui alla lettera a);  c) le relazioni redatte dai magistrati professionali che il  magistrato onorario coadiuva a norma degli articoli 10, comma 10, e  16, comma 1;  d) l'autorelazione del magistrato onorario;  e) le statistiche comparate sull'attivita' svolta, distinte per  tipologie di procedimenti e di provvedimenti, ed ogni altro documento  ritenuto utile.  6. Ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 5, lettera  a), sono esaminati, a campione, almeno venti verbali di udienza e  venti provvedimenti, relativi al periodo oggetto di valutazione. La  sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario  stabilisce i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei  provvedimenti.  7. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione  autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario,  acquisiti i documenti di cui al comma 5, il parere di cui al comma 8,  lettera c), e l'attestazione della struttura della formazione  decentrata di cui all'articolo 22, comma 3, esprime, con riguardo al  magistrato onorario che ha presentato domanda di conferma, se  necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di  idoneita' a svolgere le funzioni e lo trasmette al Consiglio  superiore della magistratura.  8. Il giudizio e' espresso a norma dell'articolo 11 del decreto  legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, ed e' reso  sulla base degli elementi di cui ai commi 5 e 6, nonche' dei  seguenti, ulteriori elementi:  a) l'effettiva partecipazione alle attivita' di formazione  organizzate ai sensi dell'articolo 22, comma 3, salvo che l'assenza  dipenda da giustificato motivo;  b) l'effettiva partecipazione alle riunioni periodiche di cui  all'articolo 22;  c) il parere del consiglio dell'ordine territoriale forense del  circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato  onorario ha esercitato le funzioni, nel quale sono indicati i fatti  specifici incidenti sulla idoneita' a svolgere le funzioni, con  particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e  oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai  comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione  giuridica.  9. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio  di cui al comma 7, delibera sulla domanda di conferma.  10. Il Ministro della giustizia dispone la conferma con decreto.  11. E' valutato negativamente ai fini della conferma nell'incarico l'aver privilegiato la definizione di procedimenti di natura seriale,  salvo che non risponda a specifiche esigenze dell'ufficio.  12. I magistrati onorari che hanno in corso la procedura di  conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione  della procedura di cui al presente articolo. La procedura di conferma  deve definirsi entro dodici mesi dalla scadenza del quadriennio. Se  la conferma non e' disposta nel rispetto del termine di cui al  secondo periodo, il magistrato onorario non puo' esercitare le  funzioni giudiziarie onorarie, ne' svolgere i compiti e le attivita'  previsti dalle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente  decreto, con sospensione dall'indennita', sino all'adozione del  decreto di cui al comma 10.  13. La conferma dell'incarico produce effetti con decorrenza dal  primo giorno successivo alla scadenza del quadriennio gia' decorso.  In caso di mancata conferma, i magistrati onorari in servizio a norma  del comma 12, primo periodo, cessano dall'incarico dal momento della  comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore  della magistratura.  14. Ai magistrati onorari che hanno esercitato per otto anni le  funzioni e i compiti attribuitigli e' riconosciuta preferenza, a  parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle  amministrazioni dello Stato.

    Capo VI
    Dell'astensione e della ricusazione

    Art. 19

    Astensione e ricusazione

    1. Con riguardo ai procedimenti civili, il giudice onorario di pace  ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 51, primo  comma, del codice di procedura civile e puo' essere ricusato, a norma  dell'articolo 52 del medesimo codice. Ha altresi' l'obbligo di  astenersi e puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte  dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o  gli affini entro il primo grado, sono stati associati o in qualunque  modo collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte  il difensore di una delle parti.  2. Con riguardo ai procedimenti penali, il giudice onorario di pace  ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 36 del  codice di procedura penale e puo' essere ricusato, a norma  dell'articolo 37 del medesimo codice. Ha altresi' l'obbligo di  astenersi e puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte  dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o  gli affini entro il primo grado, sono stati associati o comunque  collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il  difensore di una delle parti.  3. Il giudice onorario di pace ha inoltre l'obbligo di astenersi e  puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione  civile o il convivente ha in precedenza assistito, nella qualita' di  avvocato, una delle parti in causa o uno dei difensori, ovvero egli o  il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente ha svolto  attivita' professionale nella qualita' di notaio per una delle parti  in causa o uno dei difensori. La disposizione di cui al primo periodo  si applica anche quando l'attivita' professionale e' stata svolta da  un avvocato o da un notaio che fa parte dell'associazione  professionale, della societa' tra professionisti o dello studio  associato a cui partecipa il giudice onorario.  4. Il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi anche in  ogni caso in cui egli, il coniuge o la parte dell'unione civile, il  convivente, i parenti fino al secondo grado abbia avuto o abbia  rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.  La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il  rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione e' intercorso tra la parte e un soggetto che fa parte dell'associazione professionale,  della societa' tra professionisti o dello studio associato a cui  partecipa il giudice onorario.  5. Il vice procuratore onorario ha l'obbligo di astenersi nei casi  di cui al presente articolo.

    Capo VII
    Dei doveri del magistrato onorario, della decadenza, della dispensa e della revoca

    Art. 20

    Doveri del magistrato onorario

    1. Il magistrato onorario e' tenuto all'osservanza dei doveri  previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili e in  particolare esercita le funzioni e i compiti attribuitigli con  imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo e  equilibrio e rispetta la dignita' della persona nell'esercizio delle  funzioni.

    Art. 21

    Decadenza, dispensa e revoca

    1. Il magistrato onorario decade dall'incarico quando viene meno  taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni e ai  compiti ad esso relativi, per dimissioni volontarie ovvero quando  sopravviene una causa di incompatibilita'.  2. Il magistrato onorario e' dispensato, anche d'ufficio, per  impedimenti di durata superiore a sei mesi. Per impedimenti di durata  non superiore a sei mesi, l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa  senza diritto all'indennita' prevista dall'articolo 23.  3. Il magistrato onorario e' revocato dall'incarico in ogni caso in  cui risulta l'inidoneita' ad esercitare le funzioni giudiziarie o i  compiti dell'ufficio del processo; in particolare e' revocato quando,  senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano  gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale  o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero,  nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma  dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni  dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo  le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura.  4. Costituiscono, tra l'altro, circostanze di fatto rilevanti ai  fini della valutazione di inidoneita' di cui al comma 3:  a) l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero  fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto,  determinati da ignoranza o negligenza;  b) l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale  incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da  manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico,  contenutistico o argomentativo;  c) la scarsa laboriosita' o il grave e reiterato ritardo nel  compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero  nell'adempimento delle attivita' e dei compiti a lui devoluti;  d) l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni  periodiche di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 4, nonche' alle  iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo.  5. La revoca e' altresi' disposta quando il magistrato onorario  tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il  prestigio delle funzioni attribuitegli.  6. Il capo dell'ufficio comunica immediatamente al presidente della  corte di appello o al procuratore generale presso la medesima corte  ogni circostanza di fatto rilevante ai fini della decadenza, della  dispensa o della revoca.  7. Relativamente all'ufficio del giudice di pace la comunicazione  di cui al comma 6 e' effettuata dal presidente del tribunale.

    8. Il magistrato professionale che il magistrato onorario coadiuva  a norma dell'articolo 10, comma 10, e dell'articolo 16, comma 1,  comunica al capo dell'ufficio ogni circostanza di fatto rilevante per  l'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo.  9. Nei casi di cui al presente articolo, con esclusione delle  ipotesi di dimissioni volontarie, il presidente della corte  d'appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale  della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori  onorari, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del  consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo  n. 25 del 2006 la decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione  autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della  proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della  magistratura affinche' deliberi sulla proposta di decadenza, di  dispensa o di revoca.  10. Il Ministro della giustizia dispone la decadenza, la dispensa e  la revoca con decreto.

    Capo VIII
    Delle riunioni periodiche e della formazione permanente

    Art. 22

    Formazione dei magistrati onorari

    1. I giudici onorari di pace partecipano alle riunioni trimestrali  organizzate dal presidente del tribunale o, su delega di  quest'ultimo, da un presidente di sezione o da un giudice  professionale, per l'esame delle questioni giuridiche piu' rilevanti  di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle  soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze  giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni  partecipano anche i giudici professionali che si occupano delle  materie di volta in volta esaminate.  2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali  organizzate dal procuratore della Repubblica o da un procuratore  aggiunto o da un magistrato professionale da lui delegato, per  l'esame delle questioni giuridiche piu' rilevanti di cui abbiano  curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e  per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi  innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati  professionali che si occupano delle materie di volta in volta  esaminate.  3. Sono tenuti, con cadenza almeno semestrale, corsi di formazione  specificamente dedicati ai giudici onorari di pace e ai vice  procuratori onorari, organizzati dalla Scuola superiore della  magistratura nel quadro delle attivita' di formazione della  magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del  decreto legislativo n. 26 del 2006, avvalendosi della rete della  formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto  articolo. Gli ordini professionali ai quali i magistrati onorari  risultino eventualmente iscritti valutano positivamente la  partecipazione ai corsi di cui al presente comma ai fini  dell'assolvimento degli obblighi formativi previsti dai rispettivi  ordinamenti. La struttura della formazione decentrata attesta  l'effettiva partecipazione del magistrato onorario alle attivita' di  formazione e trasmette l'attestazione alla sezione autonoma per i  magistrati onorari del consiglio giudiziario in occasione della  formulazione del giudizio di cui all'articolo 18.  4. I giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo  a norma dell'articolo 10, destinati nei collegi a norma dell'articolo  12 o assegnatari di procedimenti di competenza del tribunale ai sensi  dell'articolo 11, partecipano alle riunioni convocate ai sensi  dell'articolo 47-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per  la trattazione delle materie di loro interesse.  5. La partecipazione alle riunioni periodiche di cui al presente articolo e alle iniziative di formazione e' obbligatoria.

    Capo IX
    Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale

    Art. 23

    Indennita' spettante ai magistrati onorari

    1. L'indennita' spettante ai magistrati onorari si compone di una  parte fissa e di una parte variabile di risultato.  2. Ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e'  corrisposta, con cadenza trimestrale, un'indennita' annuale lorda in  misura fissa, pari ad euro 16.140,00, comprensiva degli oneri  previdenziali ed assistenziali.  3. Ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari  inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio  di collaborazione del procuratore della Repubblica che svolgono i  compiti e le attivita' di cui agli articoli 10 e 16, comma 1, lettera  a), l'indennita' di cui al comma 2 e' corrisposta nella misura  dell'ottanta per cento.  4. Le indennita' previste ai commi 2 e 3 non sono tra loro  cumulabili.  5. Quando il magistrato onorario svolge sia le funzioni giudiziarie  che i compiti e le attivita' di cui al comma 3, l'indennita' fissa e'  corrisposta nella misura prevista dal comma 2 o dal comma 3, in  considerazione delle funzioni ovvero dei compiti e delle attivita'  svolti in via prevalente.  6. Il presidente del tribunale, con provvedimento da adottare entro  il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttivita'  dei magistrati dell'ufficio o della sezione e dei principi e degli  obiettivi delineati dalle tabelle di organizzazione dell'ufficio e,  per il tribunale, dai programmi di gestione adottati ai sensi  dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, assegna ai  magistrati onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia  con riguardo all'esercizio della giurisdizione presso l'ufficio del  giudice di pace che ai compiti e alle funzioni assegnati ai sensi  degli articoli 10, 11 e 12, attenendosi ai criteri oggettivi fissati,  in via generale, con delibera del Consiglio superiore della  magistratura. Il provvedimento adottato a norma del presente comma e'  comunicato alla sezione autonoma per i magistrati onorari del  consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo  27 gennaio 2006, n. 25.  7. Il procuratore della Repubblica, con provvedimento da adottare  entro il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di  produttivita' dei magistrati dell'ufficio, assegna ai vice  procuratori onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare,  sia con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 16, comma 1,  lettera b), che ai compiti e alle attivita' di cui all'articolo 16,  comma 1, lettera a), attenendosi ai criteri oggettivi fissati con la  delibera di cui al comma 6. Il provvedimento adottato a norma del  presente comma e' comunicato alla sezione autonoma per i magistrati  onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.  8. Con la delibera di cui al comma 6 il Consiglio superiore della  magistratura individua i criteri e le procedure per la valutazione  della realizzazione degli obiettivi. Tra i criteri di valutazione  rientrano la puntualita' nel deposito dei provvedimenti, le modalita'  di gestione dell'udienza e di rapporto con gli altri magistrati  onorari, con i magistrati professionali, con gli avvocati ed il  personale amministrativo, la partecipazione all'attivita' di  formazione, la percentuale di impugnazioni rispetto alla media  dell'ufficio.  9. L'indennita' di risultato puo' essere riconosciuta in misura non  inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento dell'indennita' fissa spettante a norma dei commi 2 o 3 ed e' erogata  in tutto o in parte in relazione al livello di conseguimento degli  obiettivi assegnati a norma del presente articolo, verificato e  certificato con le modalita' di cui al comma 10.  10. Con cadenza annuale il presidente del tribunale e il  procuratore della Repubblica, verificato, con la procedura indicata  nella delibera di cui al comma 6, il livello di conseguimento degli  obiettivi assegnati, adottano uno specifico provvedimento con cui  certificano il grado di conseguimento dei risultati e propongono la  liquidazione dell'indennita' di risultato indicandone la misura. Con  il medesimo provvedimento il presidente del tribunale o il  procuratore della Repubblica attestano se il magistrato onorario  esercita le funzioni giudiziarie o svolge i compiti e le attivita' di  cui al comma 3 ovvero, nel caso di cui al comma 5, indicano le  incombenze svolte in via prevalente. Il provvedimento e'  immediatamente esecutivo e ne e' data comunicazione alla sezione  autonoma del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e, ai fini del pagamento  dell'indennita', al presidente della Corte di appello o al  procuratore generale presso la medesima Corte.  11. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal  presente decreto e' dovuta esclusivamente l'indennita' di cui al  presente articolo.

    Art. 24

    Attivita' dei magistrati onorari durante il periodo feriale

    1. I magistrati onorari non prestano attivita' durante il periodo  feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742,  salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in tal caso, e'  riconosciuto il diritto di non prestare attivita' nel periodo  ordinario per un corrispondente numero di giorni. L'indennita'  prevista dall'articolo 23 e' corrisposta anche durante il periodo di  cui al presente articolo.

    Art. 25

    Tutela della gravidanza, malattia e infortunio.  Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS

    1. La malattia e l'infortunio dei magistrati onorari non comportano  la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza  diritto all'indennita' prevista dall'articolo 23, per un periodo non  superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 2.  2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui  esecuzione rimane sospesa, senza diritto all'indennita' prevista  dall'articolo 23, durante i due mesi precedenti la data presunta del  parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a  partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro  mesi successivi al parto.  3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici  onorari di pace e i vice procuratori onorari sono iscritti alla  Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8  agosto 1995, n. 335. Per il versamento del contributo si applicano le  modalita' ed i termini previsti per i lavoratori autonomi di cui  all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata.  4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano agli iscritti agli  albi forensi che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o  di vice procuratore onorario, per i quali si applicano le  disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell'articolo  21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.  5. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie  professionali dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori  onorari e' attuata con le modalita' previste dall'articolo 41 del  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente all'attivita' svolta. Ai fini  del calcolo del premio assicurativo, si assume, come retribuzione  imponibile ai sensi dell'articolo 30, quarto comma, del decreto del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'importo  mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale  di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116,  terzo comma, del predetto decreto. Tale importo mensile, rivalutato  annualmente, non e' frazionabile.

    Art. 26

    Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi

    1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 50, comma 1, lettera f), le parole: «ai giudici di  pace e» sono soppresse;  b) all'articolo 53, comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la  seguente: «f-bis) le indennita' corrisposte ai giudici onorari di  pace e ai vice procuratori onorari.»;  c) all'articolo 54, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo: «I redditi indicati alla lettera f-bis) del comma 2  dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare delle indennita' in  denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.».

    Capo X
    Dell'ampliamento della competenza dell'ufficio del giudice di pace

    Art. 27

    Ampliamento della competenza del giudice  di pace in materia civile

    1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti  modificazioni:  a) al libro primo sono apportate le seguenti modificazioni:  1) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al primo comma, la parola: «cinquemila» e' sostituita dalla  seguente: «trentamila»;  b) al secondo comma, la parola: «ventimila» e' sostituita dalla  seguente: «cinquantamila»;  c) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:  1) il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) per le cause  relative ad apposizione di termini;»;  2) il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) per le cause in  materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi  dell'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del  codice civile;»;  3) dopo il numero 3-bis), sono aggiunti i seguenti:  «3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo  II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella  delle distanze nelle costruzioni;  3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo,  titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione  per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del  medesimo codice;  3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di acque di  cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice  civile;  3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di  cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;  3-septies) per le cause in materia di specificazione, unione e  commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II  del codice civile;  3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro  terzo, titolo IV del codice civile; 3-novies) per le cause in materia di esercizio delle servitu'  prediali;  3-decies) per le cause di impugnazione del regolamento e delle  deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;  3-undecies) per le cause in materia di diritti ed obblighi del  possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo,  titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.»;  d) dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:  «Il giudice di pace e' altresi' competente, purche' il valore della  controversia, da determinarsi a norma dell'articolo 15, non sia  superiore a trentamila euro:  1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei  diritti reali immobiliari;  2) per le cause in materia di riordinamento della proprieta' rurale  di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice  civile;  3) per le cause in materia di accessione;  4) per le cause in materia di superficie.  Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei  commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e quarto e' proposta,  contro la stessa parte, congiuntamente ad un'altra causa di  competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di  altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale  affinche' siano decise nello stesso processo.»;  2) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:  «Art. 15-bis (Esecuzione forzata). - Per l'espropriazione forzata  di cose mobili e' competente il giudice di pace.  Per l'espropriazione forzata di cose immobili e di crediti e'  competente il tribunale.  Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con  l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione e' competente  il tribunale anche relativamente ad esse.  Per la consegna e il rilascio di cose nonche' per l'esecuzione  forzata degli obblighi di fare e di non fare e' competente il  tribunale.»;  3) all'articolo 113, secondo comma, la parola: «millecento» e'  sostituita dalla seguente: «duemilacinquecento»;  b) al libro terzo, titolo II, sono apportate le seguenti  modificazioni:  1) all'articolo 513, terzo comma, le parole: «Il presidente del  tribunale o un giudice da lui delegato» sono sostituite dalle  seguenti: «Il giudice di pace»;  2) all'articolo 518, sesto comma, la parola: «tribunale» e'  sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;  3) all'articolo 519, primo comma, le parole: «presidente del  tribunale o da un giudice da lui delegato» sono sostituite dalle  seguenti: «giudice di pace»;  4) all'articolo 520, primo comma, la parola: «tribunale» e'  sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;  5) all'articolo 521-bis, quinto comma, la parola: «tribunale» e'  sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;  6) all'articolo 543, la parola: «tribunale», ovunque ricorra, e'  sostituita dalla seguente: «giudice»;  c) al libro quarto, titolo IV, sono apportate le seguenti  modificazioni:  1) all'articolo 763, primo comma, dopo le parole: «dal giudice»  sono inserite le seguenti: «di pace»;  2) all'articolo 764, primo comma, dopo le parole: «al giudice» sono  inserite le seguenti: «di pace»;  3) all'articolo 765, secondo comma, sono apportate le seguenti  modificazioni:  a) al primo periodo, la parola: «tribunale» e' sostituita dalle  seguenti: «giudice di pace»;  b) il secondo periodo e' soppresso;  4) all'articolo 769 la parola: «tribunale» e' sostituita, ovunque  ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace».

    2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al libro secondo sono apportate le seguenti modificazioni:  1) all'articolo 485, primo comma, secondo periodo, la parola:  «tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;  2) all'articolo 620 sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al secondo comma, le parole: «tribunale del circondario»  sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del luogo»;  b) al sesto comma, la parola: «tribunale» e' sostituita dalle  seguenti: «giudice di pace»;  3) all'articolo 621, primo comma, le parole: «tribunale del  circondario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del  luogo»;  4) all'articolo 736, secondo comma, la parola: «tribunale» e'  sostituita dalle seguenti: «giudice di pace».  b) al libro quarto sono apportate le seguenti modificazioni:  1) all'articolo 1211 la parola: «tribunale» e' sostituita dalle  seguenti: «giudice di pace»;  2) all'articolo 1514, primo comma, la parola: «tribunale» e'  sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;  3) all'articolo 1515, terzo comma, le parole: «dal tribunale» sono  sostitute dalle seguenti: «dal giudice di pace»;  4) all'articolo 1841, la parola: «tribunale» e' sostituita, ovunque  ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace».  3. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 51-bis, le parole: «620, secondo e sesto comma,  621, primo comma,», nonche' le parole: «e 736, secondo comma,» sono  soppresse;  b) all'articolo 57, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le  azioni previste dall'articolo 849 del codice sono di competenza del  tribunale, in quanto non siano di competenza del giudice di pace a  norma dell'articolo 7, quarto comma, del codice di procedura  civile.»;  c) all'articolo 57-bis, le parole: «tribunale in composizione  monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»;  d) dopo l'articolo 60 sono inseriti i seguenti:  «Art. 60-bis. - Le domande previste dall'articolo 1105, quarto  comma, del codice si propongono con ricorso al giudice di pace.  Art. 60-ter. - Sull'impugnazione del regolamento e delle  deliberazioni, di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice, e'  competente il giudice di pace.»;  e) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modificazioni:  1) al primo comma, le parole: «il tribunale» sono sostituite dalle  seguenti: «il giudice di pace»;  2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Contro il  provvedimento del giudice di pace puo' essere proposto reclamo in  tribunale entro dieci giorni dalla notificazione o dalla  comunicazione.»;  f) l'articolo 73-bis e' abrogato;  g) all'articolo 77, secondo comma, la parola: «pretore» e'  sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;  h) all'articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni:  1) al primo comma, le parole: «dal presidente del tribunale» sono  sostituite dalle seguenti: «dal giudice di pace»;  2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice di pace  provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto e'  ammesso reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura  civile.».  4. All'articolo 17, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le  parole: «presidente del tribunale» sono sostituite dalle seguenti:  «giudice di pace».  5. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre  2011, n. 150, le parole: «la corte di appello» sono sostituite dalle  seguenti: «il tribunale».

    Art. 28

    Ampliamento della competenza del giudice di pace  in materia tavolare

    1. All'allegato, denominato «Nuovo testo della legge generale sui  libri fondiari», al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) dopo l'articolo 95-bis e' inserito il seguente:  «Art. 95-ter. - Sono emessi dal giudice di pace, a condizione che  il conservatore abbia espresso, senza osservazioni, una valutazione  di piena concordanza dello stato tavolare, sulle domande tavolari e  sui documenti allegati, i decreti tavolari relativi a:  a) contratti, stipulati per atto notarile, che abbiano per effetto  esclusivamente il trasferimento della proprieta' di un immobile o di  altro diritto reale immobiliare, in relazione ai quali e' concesso un  finanziamento da parte di una banca o di altro soggetto autorizzato a  concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, garantito da  ipoteca sull'immobile trasferito;  b) ipoteche volontarie costituite, mediante atto ricevuto da  notaio, a garanzia di finanziamenti concessi da una banca o altro  soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del  pubblico.»;  b) all'articolo 130-ter, dopo le parole: «giudice tavolare,» sono  inserite le seguenti: «nonche' avverso il decreto tavolare emesso dal  giudice di pace».

    Capo XI
    Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio

    Art. 29

    Durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio

    1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore  del presente decreto possono essere confermati, alla scadenza del  primo quadriennio di cui al decreto legislativo 31 maggio 2016, n.  92, o di cui all'articolo 32, comma 8, a domanda e a norma  dell'articolo 18, commi da 4 a 14, per ciascuno dei tre successivi  quadrienni.  2. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del sessantottesimo  anno di eta'.

    Art. 30

    Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio

    1. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di  entrata in vigore del presente decreto, il presidente del tribunale:  a) puo' assegnare, con le modalita' e in applicazione dei criteri  di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale i  giudici onorari di pace gia' in servizio alla data di entrata in  vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e, a  domanda, quelli gia' in servizio alla medesima data come giudici di  pace;  b) puo' assegnare, anche se non ricorrono le condizioni di cui  all'articolo11, comma 1, e nel rispetto di quanto previsto dal comma  6, lettere a) e b), del predetto articolo e delle deliberazioni del  Consiglio superiore della magistratura, la trattazione dei nuovi  procedimenti civili e penali di competenza del tribunale  esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di  entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di  tribunale;  c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova  iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace  esclusivamente ai giudici onorari di pace gia' in servizio alla data  di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace,  compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma.  2. Resta ferma l'assegnazione dei procedimenti civili e penali ai  giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore  del presente decreto come giudici onorari di tribunale effettuata, in  conformita' alle deliberazioni del Consiglio superiore della  magistratura, prima della predetta data nonche' la destinazione degli  stessi giudici a comporre i collegi gia' disposta antecedentemente  alla medesima data. Per i procedimenti nelle materie di cui  all'articolo 11, comma 6, lettera a), numero 3), resta ferma  l'assegnazione ai giudici onorari di pace in servizio alla data di  entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di  tribunale qualora effettuata prima del 30 giugno 2017.  3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo  a norma del comma 1, lettera a), possono svolgere i compiti e le  attivita' di cui all'articolo 10.  4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce il numero  minimo dei procedimenti da trattare nell'udienza tenuta dal giudice  onorario di pace, inclusi quelli delegati.  5. Sino alla scadenza del termine di cui al comma 1, i giudici  onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del  presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere  destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche  quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1,  fermi i divieti di cui all'articolo 12 nei limiti di quanto previsto  dai commi 6 e 7. La destinazione e' mantenuta sino alla definizione  dei relativi procedimenti.  6. Per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 407,  comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, iscritti alla  data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti di  destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei  collegi non si applicano se, alla medesima data, sia stata esercitata  l'azione penale.  7. Per i procedimenti di riesame di cui all'articolo 324 del codice  di procedura penale il divieto di destinazione dei giudici onorari di  pace di cui al comma 5 nei collegi non si applica se la notizia di  reato e' stata acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata  in vigore del presente decreto.  8. Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite  dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente  decreto non si applicano, relativamente ai vice procuratori onorari  in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i  divieti relativi alle attivita' delegabili di cui all'articolo 17,  comma 3.  9. Nel corso del quarto mandato:  a) i giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in  vigore del presente decreto sono inseriti nell'ufficio per il  processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attivita'  allo stesso inerenti a norma dell'articolo 10;  b) i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in  vigore del presente decreto possono svolgere esclusivamente i compiti  e le attivita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a).  10. I limiti di cui al comma 9 non operano quando il Consiglio  superiore della magistratura, con la deliberazione di conferma  nell'incarico, riconosca la sussistenza di specifiche esigenze di  funzionalita' relativamente:  a) alla procura della Repubblica presso la quale il vice  procuratore onorario svolge i compiti di cui all'articolo 16;  b) all'ufficio del giudice di pace al quale il giudice onorario di  pace e' addetto, nonche' al tribunale ordinario nel cui circondario  il predetto ufficio ha sede.  11. Le esigenze di funzionalita' di cui al comma 10 sussistono  esclusivamente quando ricorre almeno una delle condizioni di cui  all'articolo 11, comma 1. Il Consiglio superiore della magistratura,  con propria delibera, individua le modalita' con le quali le  condizioni di cui al primo periodo trovano applicazione in relazione  agli uffici di cui al comma 10 diversi dai tribunali.

    Art. 31

    Indennita' spettante ai magistrati onorari in servizio

    1. Per la liquidazione delle indennita' dovute ai giudici di pace,  ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in  servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto  continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno  successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle disposizioni  di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i  giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio  1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice  procuratori onorari.  2. Nel corso del primo quadriennio successivo alla scadenza del  termine di cui al comma 1, ai magistrati onorari di cui al medesimo  comma che ne facciano richiesta con le modalita' di cui al comma 3,  le indennita' spettano in conformita' alla complessiva disciplina di  cui all'articolo 23, sostituendo l'importo dell'indennita' lorda  annuale in misura fissa di euro 16.140, di cui al comma 2 del citato  articolo 23, con l'importo annuo di euro 24.210; resta ferma  l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel predetto  articolo. In tal caso quanto previsto dall'articolo 1, comma 3,  secondo e terzo periodo, si applica in relazione a tre, invece che a  due, giorni a settimana.  3. I magistrati onorari di cui al comma 1 optano per il regime  previsto dal comma 2 con istanza trasmessa al capo dell'Ufficio entro  il termine di sei mesi prima della scadenza del quarto anno  successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il  termine di cui al presente comma e' perentorio. Relativamente  all'ufficio del giudice di pace l'istanza e' presentata al presidente  del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. Il capo  dell'ufficio trasmette immediatamente al Ministero della giustizia le  istanze ricevute.  4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3, per la liquidazione delle  indennita' dovute ai magistrati onorari di cui al comma 1 si  applicano, a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla  data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni del  Capo IX.  5. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 e fermo quanto  previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  3, secondo e terzo periodo, si applicano ai magistrati onorari in  servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto a  decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla predetta  data.

    Capo XII 
    Disposizioni transitorie e finali

    Art. 32

    Disposizioni transitorie e abrogazioni

    1. Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati  onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di  entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto  anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto,  le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari  in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle  disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al  secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di  entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le  disposizioni del medesimo decreto. E' in ogni caso fatto salvo quanto  disposto dall'articolo 31, commi 2 e 3.  2. Dell'organico dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori  onorari, determinato con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1,  primo periodo, entrano a far parte i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della  giustizia di cui al predetto articolo. I predetti magistrati sono  assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, all'ufficio dove  prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana del decreto di cui all'articolo 3, comma 1,  secondo periodo, a condizione che quest'ultimo decreto preveda il  corrispondente posto in pianta organica, anche con riferimento  all'individuazione prevista dal comma 7 del predetto articolo. Quando  con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, e'  disposta la riduzione dell'organico di un ufficio, i magistrati  onorari in servizio ai quali e' stato conferito l'incarico da minor  tempo che risultino in soprannumero sono riassegnati ad altro analogo  ufficio dello stesso distretto.  3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre  2021, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1,  lettera c), numero 2), e al comma 3, lettera d), capoverso «Art.  60-bis», e lettera e), che entrano in vigore il 31 ottobre 2025.  4. Le disposizioni dell'articolo 28 entrano in vigore il 31 ottobre  2021.  5. A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili  contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata  introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si  applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di  processo civile telematico per i procedimenti di competenza del  tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui  all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero  2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la  disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre  2025.  6. Ai fini del computo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e),  si considera anche lo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie in  epoca anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.  La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini del  computo di cui all'articolo 18, comma 2.  7. Il Consiglio superiore della magistratura adotta la delibera di  cui all'articolo 6, comma 1, entro sei mesi dalla pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro  della giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo.  8. L'incarico dei magistrati onorari nominati successivamente  all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92,  e prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha durata  quadriennale con decorrenza dalla nomina. La nomina e il tirocinio  dei magistrati onorari di cui al presente comma sono regolati dalle  disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del  presente decreto.  9. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 della legge 28 aprile  2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore del presente decreto i  giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio a tale  data possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche  parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove  prestano servizio, ove ricorrano presupposti di cui all'articolo 14 e  con le modalita' indicate nella stessa disposizione. Nel corso del  periodo di supplenza o di applicazione la liquidazione delle  indennita' ha luogo in conformita' ai criteri previsti per le  funzioni e i compiti effettivamente svolti.  10. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro della  giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, entro tre  mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il  Consiglio superiore della magistratura adotta per l'anno 2017 la  delibera di cui all'articolo 6, comma 1, individuando, nei limiti  delle risorse disponibili, i posti da pubblicare, sulla base delle  piante organiche degli uffici del giudice di pace e delle  ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e  dei vice procuratori onorari.  11. I procedimenti disciplinari pendenti nei confronti di  magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dalle disposizioni  vigenti prima della predetta data.  12. Fermo quanto disposto dal comma 11, non possono essere promosse  nuove azioni disciplinari a carico di magistrati onorari gia' in  servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per  fatti commessi prima della medesima data; in relazione ai predetti  fatti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 3  a 10.

    Art. 33

    Abrogazioni

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto  sono abrogati:  a) gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies,  42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e 72 del regio decreto 30 gennaio  1941, n. 12;  b) gli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter e 15  della legge 21 novembre 1991, n. 374;  c) l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.  2. Gli articoli 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, 4 del  decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e 64 del decreto del  Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono abrogati a  decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di  entrata in vigore del presente decreto.

    Art. 34

    Monitoraggio

    1. Il Ministro della giustizia provvede annualmente al monitoraggio  dello stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto,  con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati  conseguiti. I criteri di monitoraggio e i dati rilevanti sono  stabiliti dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del  Consiglio superiore della magistratura.  2. Ai fini del comma 1, il Ministro della giustizia sottopone, in  particolare, a monitoraggio i seguenti dati:  a) il numero dei procedimenti pendenti, sopravvenuti e definiti  presso gli uffici del giudice di pace, distinti per settore civile e  penale e, all'interno del medesimo settore, per materie;  b) la durata media dei procedimenti di cui alla lettera a),  distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie;  c) il numero dei procedimenti pendenti, sopravvenuti e definiti  presso i tribunali ordinari, distinti per settore civile e penale e,  all'interno del medesimo settore, per materie;  d) la durata media dei procedimenti di cui alla lettera c),  distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie;  e) il numero dei tribunali ordinari nei quali e' stata disposta  l'assegnazione della trattazione di procedimenti ai giudici onorari  di pace a norma dell'articolo 11, con specifica rilevazione della  condizione di cui al comma 1 del predetto articolo posta a fondamento  del provvedimento di assegnazione;  f) lo stato delle spese di giustizia relative alla magistratura  onoraria, distinguendo tra componente fissa e variabile  dell'indennita';  g) il numero dei magistrati onorari confermati nell'incarico e di  quelli revocati.  3. Per ciascun ufficio del giudice di pace mantenuto a norma  dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e'  sottoposto a verifica, nell'ambito dell'attivita' di monitoraggio di  cui al presente articolo, il livello di efficienza nell'erogazione  del servizio giustizia in relazione ai dati medi nazionali. Fermo  quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7  settembre 2012, n. 156, qualora il livello di efficienza risulti  insufficiente il relativo ufficio viene soppresso con le modalita' previste dal comma 3 del predetto articolo 3. I giudici onorari in  servizio presso l'ufficio soppresso sono riassegnati, con le  modalita' di cui all'articolo 32, comma 2, ad altro ufficio dello  stesso circondario.  4. L'attivita' di monitoraggio di cui al presente articolo e', in  ogni caso, svolta avendo particolare riguardo alla piena  compatibilita' tra lo stato di attuazione delle disposizioni del  presente decreto e i livelli minimi di regolazione previsti dalla  normativa europea.  5. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della giustizia  trasmette alle Camere e al Consiglio superiore della magistratura una  relazione concernente gli esiti dell'attivita' di monitoraggio svolta  a norma del presente articolo.

    Art. 35

    Disposizioni finanziarie e finali

    1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e  strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori oneri per la finanza pubblica.  2. Al giudice onorario di pace assegnato nell'ufficio per il  processo ai sensi dell'articolo 10 ovvero applicato ad altro ufficio  del giudice di pace a norma dell'articolo 14 non e' dovuta alcuna  indennita' di missione o di trasferimento, dovendosi intendere per  sede di servizio il circondario del tribunale.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.  Dato a Roma, addi' 13 luglio 2017

    MATTARELLA

    Gentiloni Silveri, Presidente del  Consiglio dei ministri

    Orlando, Ministro della giustizia  Visto, il Guardasigilli: Orlando

    http://www.laprevidenza.it/notizie/lavoro/magistratura-onoraria-e-disposizioni-sui-giuidici-di-pace-in-gazzetta-il-decreto-decreto-legislativo-1372017-n-116-gu-n177-del-3172017-

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