Magistratura onoraria e disposizioni sui giuidici di pace: in gazzetta il decreto (Decreto Legislativo 13.7.2017 n. 116 (GU n.177 del 31.7.2017))
Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui
giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa
ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28
aprile 2016, n. 57. (17G00129) (GU n.177 del 31-7-2017) Vigente al: 15-8-2017
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la
legge 28 aprile 2016, n. 57 recante disposizioni di delega al
Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e
altre disposizioni sui giudici di pace; Visto il regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12; Vista la legge 21 novembre
1991, n. 374; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006,
n. 25; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e, in
particolare, l'articolo 4; Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 5 maggio 2017; Acquisito il parere reso dalle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica; Acquisito il parere del
Consiglio superiore della magistratura; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 luglio 2017; Sulla proposta del Ministro
della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Magistratura onoraria
1. Il «giudice onorario di pace» e' il magistrato onorario addetto
all'ufficio del giudice di pace. Al giudice onorario di pace sono
assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 9.
2. Il «vice procuratore onorario» e' il magistrato onorario
addetto all'ufficio di collaborazione del procuratore della
Repubblica istituito ai sensi dell'articolo 2. Al vice
procuratore onorario sono assegnati i compiti e le funzioni di
cui all'articolo 16. 3. L'incarico di magistrato onorario
ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da
assicurare la compatibilita' con lo svolgimento di attivita'
lavorative o professionali e non determina in nessun caso un
rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale
compatibilita', a ciascun magistrato onorario non puo' essere
richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a
settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e
attivita', da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura
tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente
comma. 4. Il magistrato onorario esercita le funzioni
giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione
dell'attivita', nel rispetto dei termini e delle modalita'
imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e
funzionalita' dell'ufficio.
Art. 2
Istituzione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
1. Sono costituite, nelle procure della Repubblica presso i
tribunali ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio di
collaborazione del procuratore della Repubblica». 2.
L'ufficio di cui al comma 1 si avvale, secondo le determinazioni
organizzative del procuratore della Repubblica, dei vice procuratori
onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono
il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la
formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo
37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111.
Art. 3
Dotazione organica dei giudici onorari di
pace e dei vice procuratori onorari. Pianta organica
dell'ufficio del giudice di pace
1. La dotazione organica dei
giudici onorari di pace e' fissata, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio
superiore della magistratura, tenendo conto delle esigenze
di efficienza e funzionalita' dei servizi della giustizia, in
relazione a tutti i compiti e le funzioni previsti dalle
disposizioni del Capo III. Con separato decreto del Ministro
della giustizia e' determinata la pianta organica degli uffici
del giudice di pace. 2. In sede di prima applicazione del
presente decreto, la dotazione organica dei giudici onorari di
pace non puo', in ogni caso, essere superiore a quella dei
magistrati professionali che svolgono funzioni giudicanti di
merito. Nel computo di cui al primo periodo non si considerano
i magistrati professionali con funzioni direttive di merito
giudicanti. 3. Con il decreto di cui al comma 1, primo
periodo, e' fissata la dotazione organica dei vice procuratori
onorari e con il decreto del Ministro della giustizia di cui
al secondo periodo del predetto comma e' conseguentemente
determinata la pianta organica degli uffici di collaborazione
del procuratore della Repubblica. 4. In sede di prima
applicazione del presente decreto, la dotazione organica dei
vice procuratori onorari non puo', in ogni caso, essere
superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni
requirenti di merito. Nel computo di cui al primo periodo non
si considerano i magistrati professionali con funzioni
direttive di merito requirenti. 5. La dotazione
organica e le piante organiche sono stabilite in modo da
assicurare il rispetto di quanto disposto dall'articolo 1,
comma 3. 6. La modifica della pianta organica degli uffici
di cui ai commi 1 e 3 e' disposta, anche su segnalazione dei
capi degli uffici, con le modalita' di cui ai predetti commi.
7. Con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo, e'
individuato, per ciascun ufficio del giudice di pace, il numero
dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione
civile e penale presso il medesimo ufficio nonche' il numero
dei giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del
tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di
pace. 8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2, della legge 28 aprile 2016, n. 57, i criteri di cui
ai commi 2 e 4 per la determinazione della dotazione organica
dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari
possono essere adeguati nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Capo II
Del conferimento dell'incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità
Art. 4
Requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario
1. Per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a)
cittadinanza italiana; b) esercizio dei diritti civili e
politici; c) essere di condotta incensurabile;
d) idoneita' fisica e psichica; e) eta' non inferiore a
ventisette anni e non superiore a sessanta; f) laurea in
giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni; g) in caso di partecipazione alla
assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici
aventi sede, rispettivamente, nella Provincia autonoma di
Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, conoscenza,
rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese;
per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito
si applicano le vigenti disposizioni di legge. 2. Non puo'
essere conferito l'incarico a coloro che: a) hanno riportato
condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per
contravvenzioni, salvi gli effetti della
riabilitazione; b) sono stati sottoposti a misure di
prevenzione o di sicurezza personali; c) hanno
subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione piu'
lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza; d) sono
stati collocati in quiescenza; e) hanno svolto per piu' di
quattro anni, anche non consecutivi le funzioni giudiziarie
onorarie disciplinate dal presente decreto; f) non sono
stati confermati nell'incarico di magistrato onorario, a norma
dell'articolo 18; o e' stata disposta nei loro confronti la
revoca dell'incarico, a norma dell'articolo 21. 3.
Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine: a)
l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese
quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e);
b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della
professione di avvocato; c) l'esercizio, anche
pregresso, per almeno un biennio, della professione di
notaio; d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno
un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche
nelle universita'; e) lo svolgimento con esito positivo del
tirocinio di cui all'articolo 7, senza che
sia intervenuto il conferimento dell'incarico di
magistrato onorario; f) l'esercizio pregresso, per almeno un
biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie
e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella
di direttore amministrativo; g) lo svolgimento, con esito
positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma
dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98; h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie
giuridiche; i) l'esercizio, anche pregresso, per
almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli
istituti superiori statali. 4. In caso di uguale
titolo di preferenza ai sensi del comma 3 prevale,
nell'ordine: a) la maggiore anzianita' professionale o di
servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianita';
b) la minore eta' anagrafica; c) il piu' elevato
voto di laurea.
Art. 5
Incompatibilita'
1. Non
possono esercitare le funzioni di magistrato onorario: a) i
membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo
spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte
degli enti territoriali, nonche' i deputati e i
consiglieri regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali; b) gli ecclesiastici e i ministri di
qualunque confessione religiosa; c)
coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni
precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
e movimenti politici o nelle associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative; d) coloro
che ricoprono la carica di difensore civico; e) coloro che
svolgono abitualmente attivita' professionale per conto di
imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o
societa' di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la
parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al
secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono
abitualmente tale attivita' nel circondario in cui il giudice
di pace esercita le funzioni giudiziarie. 2. Gli
avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le
funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel
circondario del tribunale nel quale esercitano la
professione forense, ovvero nel quale esercitano la
professione forense i loro associati di studio, i membri
dell'associazione professionale, i soci della societa' tra
professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i
conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro
il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria
attivita' professionale nell'ambito di societa' o associazioni tra
professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato
onorario nel circondario del tribunale nel quale la societa' o
l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce
causa di incompatibilita' l'esercizio del patrocinio davanti
al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai
giudici amministrativi e contabili, nonche' davanti alle
commissioni tributarie. 3. Gli avvocati e i praticanti
abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non
possono esercitare la professione forense presso gli uffici
giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede
l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono
rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti
svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.
Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri
dell'associazione professionale e ai soci della
societa' tra professionisti, al coniuge, la parte
dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il
secondo grado e agli affini entro il primo grado.
4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela
fino al secondo grado o di affinita' fino al primo grado, di coniugio
o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso
ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si
applica anche alle parti dell'unione civile. 5. Il
magistrato onorario non puo' ricevere, assumere o mantenere
incarichi dall'autorita' giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che
si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel
circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
Art. 6
Ammissione al tirocinio
1. Il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera,
da adottarsi ad anni alterni entro il 31 marzo dell'anno in cui
deve provvedersi, alla individuazione dei posti da pubblicare,
anche sulla base delle vacanze previste nei dodici mesi
successivi, nelle piante organiche degli uffici del giudice di
pace e dei vice procuratori onorari, determinando le
modalita' di formulazione del relativo bando nonche' il
termine per la presentazione delle domande. 2. All'adozione
ed alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del bando per il conferimento degli
incarichi nel rispettivo distretto provvede, entro trenta giorni
dalla delibera di cui al comma 1, la sezione autonoma per i
magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10
del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, dandone notizia
mediante inserzione del relativo avviso nel sito internet del
Ministero della giustizia e comunicazione ai consigli degli
ordini degli avvocati e dei notai nonche' alle universita'
aventi sede nel distretto. 3. Dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine, riportato nel
bando, per la presentazione al presidente della corte di
appello delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti e i
titoli posseduti, sulla base di un modello standard approvato dal
Consiglio superiore della magistratura. Alla domanda e' allegata
la dichiarazione attestante l'insussistenza delle
cause di incompatibilita' previste dalla legge.
4. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti
individuati a norma del comma 1, domanda di ammissione al tirocinio
per non piu' di tre uffici dello stesso distretto. 5.
La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio
giudiziario, acquisito il parere dell'ordine professionale al quale
il richiedente risulti eventualmente iscritto, redige la
graduatoria degli aspiranti, sulla base dei criteri indicati
nell'articolo 4, commi 3 e 4, e formula le motivate proposte
di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e
degli elementi acquisiti. 6. Le domande
degli interessati e le proposte della sezione autonoma per i
magistrati onorari del consiglio giudiziario sono trasmesse al
Consiglio superiore della magistratura. 7. Il Consiglio
superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio,
l'ammissione al tirocinio di un numero di interessati pari,
ove possibile, al numero dei posti individuati ai sensi del comma 1,
aumentato della meta' ed eventualmente arrotondato
all'unita' superiore. 8. Quando il Consiglio
superiore della magistratura non adotta la delibera di cui al
comma 1 per due bienni consecutivi, le piante organiche degli
uffici del giudice di pace e degli uffici di collaborazione
del procuratore della Repubblica sono rideterminate in misura
corrispondente ai posti effettivamente coperti.
Art. 7
Tirocinio e conferimento dell'incarico
1. Il tirocinio e' organizzato dal Consiglio superiore della
magistratura e dalla Scuola superiore della magistratura, secondo le
rispettive competenze e attribuzioni come determinate
dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30
gennaio 2006, n. 26. 2. Il Consiglio superiore
della magistratura, sentito il comitato direttivo della
Scuola, definisce, con delibera, la data di inizio e le
modalita' di svolgimento del tirocinio presso gli uffici
giudiziari. 3. Il tirocinio per il conferimento
dell'incarico di magistrato onorario ha la durata di sei mesi e
viene svolto: a) per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario
nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace in
relazione al quale e' stata disposta l'ammissione al
tirocinio; b) per i vice procuratori onorari, nella procura
della Repubblica presso la quale e' istituito l'ufficio di
collaborazione del procuratore della Repubblica in
relazione al quale e' stata disposta l'ammissione al
tirocinio. 4. La sezione autonoma del consiglio
giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, organizza e coordina il
tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le
direttive generali del Consiglio superiore della
magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati
professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio
professionale. 5. Il tirocinio si svolge sotto la
direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di
magistrati professionali affidatari, da lui
designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la
pratica giudiziaria in materia civile e penale. 6. Il
tirocinio, oltre che nell'attivita' svolta presso gli uffici
giudiziari, consiste altresi' nella frequenza obbligatoria e con
profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore,
organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel
quadro delle attivita' di formazione iniziale della
magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo n. 26 del 2006, avvalendosi della
rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del
comma 1 del predetto articolo 2, su materie indicate dalla
stessa Scuola superiore, nonche' su materie
individuate dal Consiglio superiore della magistratura. I corsi sono
coordinati da magistrati professionali tutori, designati
dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun
distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione
teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano
l'assistenza didattica ai magistrati onorari in tirocinio e
curano lo svolgimento delle attivita' formative
mediante esercitazioni pratiche, test e altre attivita'
teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore
della magistratura. Terminati i corsi, la struttura della
formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei
magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante
l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attivita'
pratiche svolte, redige e trasmette alla sezione autonoma per i
magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo n. 25 del 2006 un rapporto per ciascun magistrato
onorario. 7. La sezione autonoma per i magistrati onorari
del consiglio giudiziario, acquisito il rapporto del
magistrato collaboratore comprensivo delle schede valutative
trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute
dei provvedimenti, esaminato il rapporto di cui al comma 6,
formula un parere sull'idoneita' del magistrato onorario in
tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio
superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il
conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di
ammissione al tirocinio. 8. Il Consiglio superiore
della magistratura, acquisita la graduatoria di
cui al comma 7 e la documentazione allegata, designa i
magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero
pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio. 9. La
graduatoria di cui al comma 7 conserva efficacia per i due
anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore
della magistratura di cui all'articolo 6, comma 1. Sulla base
della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura
designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei
al conferimento dell'incarico in relazione ai posti
resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto
di cui al comma 11 e la scadenza del termine di efficacia di
cui al primo periodo del presente comma. 10. Gli ammessi al
tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al comma 7 ed ai
quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in
relazione al quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma
dell'articolo 6, comma 7, possono essere destinati, a domanda,
ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del
predetto ufficio, individuate con la delibera di cui all'articolo
6, comma 1 e risultate vacanti. In relazione a tali domande si
provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei
criteri indicati nell'articolo 4, commi 3 e 4. Sulla base
della graduatoria di cui al secondo periodo il Consiglio
superiore della magistratura designa i magistrati onorari
idonei al conferimento dell'incarico. 11. Il Ministro della
giustizia conferisce l'incarico con decreto. 12. Ai
magistrati onorari in tirocinio non spetta alcuna
indennita'. 13. Ai magistrati collaboratori e ai magistrati
affidatari non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso
spese per lo svolgimento dell'attivita' formativa di cui al
presente articolo.
Capo III
Dell'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace.
Delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace
Art. 8
Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace
1. Il presidente del tribunale coordina l'ufficio del giudice di
pace che ha sede nel circondario e, in particolare, distribuisce il
lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i
giudici, vigila sulla loro attivita' e sorveglia l'andamento
dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Esercita ogni altra
funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente
dell'ufficio giudiziario. 2. La proposta di organizzazione
e' disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello
formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del
tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio
2006, n. 25. 3. Nello svolgimento dei compiti di cui al
comma 1, il presidente del tribunale puo' avvalersi
dell'ausilio di uno o piu' giudici professionali.
4. Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o piu' giudici
professionali il compito di vigilare sull'attivita' dei giudici
onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il
debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in
possesso di terzi, nonche' di indicare le direttive e le prassi
applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni di
cui all'articolo 22. Si applica l'articolo 10, comma 13,
secondo periodo. 5. Dodici mesi prima della scadenza del
termine del 31 ottobre 2021, di cui all'articolo 32, comma 3,
il Ministero della giustizia mette a disposizione dell'ufficio
del giudice di pace i programmi informatici necessari per la
gestione del registro dei procedimenti di espropriazione
mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del
debitore che sono in possesso di terzi e per l'assegnazione
con modalita' automatiche dei medesimi procedimenti. I programmi
informatici assicurano che l'assegnazione degli affari abbia luogo
secondo criteri di trasparenza.
Art. 9
Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace
1. I giudici onorari di pace esercitano, presso l'ufficio del
giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la
funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni
dei codici di procedura civile e penale e delle leggi
speciali. 2. I giudici onorari di pace sono, inoltre,
assegnati alla struttura organizzativa denominata «ufficio per
il processo», costituita, a norma dell'articolo
16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2012,
n. 221, presso il tribunale del circondario nel cui territorio
ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti.
3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il
processo non possono esercitare la giurisdizione civile e
penale presso l'ufficio del giudice di pace. 4.
Nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico i
giudici onorari di pace devono essere assegnati all'ufficio per il
processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le
attivita' allo stesso inerenti. 5. Ai giudici
onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo puo'
essere assegnata, nei limiti e con le modalita' di cui
all'articolo 11, la trattazione di procedimenti civili e penali, di
competenza del tribunale ordinario.
Art. 10
Destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo
1. La proposta di assegnazione dei giudici onorari di pace
all'ufficio per il processo del tribunale, nei limiti del numero dei
giudici onorari di pace destinati all'ufficio per il processo in
base al decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo
periodo, e' formulata dal presidente del tribunale secondo
quanto previsto dal presente articolo e in conformita' ai
criteri obiettivi indicati in via generale con delibera del
Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo, in
particolare, alla funzionalita' degli uffici giudiziari.
2. Il presidente del tribunale individua, almeno due volte
l'anno, le posizioni da coprire nell'ufficio per il processo,
tenuto conto anche delle assegnazioni in scadenza nei
successivi sei mesi, e propone l'assegnazione d'ufficio a tale
struttura organizzativa dei giudici onorari di pace che si
trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 4.
3. Il presidente del tribunale determina altresi' le posizioni
residue da pubblicare e dispone che se ne dia comunicazione a
tutti i giudici onorari di pace del circondario ai fini della
formulazione della domanda di assegnazione. 4. Il
presidente, nel caso in cui vi siano piu' aspiranti, tenute
presenti le esigenze di efficienza del tribunale e dell'ufficio del
giudice di pace interessato, individua i magistrati da assegnare
sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di valutazione:
a) attitudine all'esercizio dei compiti e delle attivita' da
svolgere, desunta dalla pregressa attivita' del magistrato
onorario, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo,
dalle esperienze professionali anche non giurisdizionali
pregresse comprovanti le specifiche competenze in relazione
all'incarico da assegnare, con preferenza per i magistrati che
hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o
omogenee; b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e
delle attivita' inerenti all'ufficio; c)
collocazione nella graduatoria di ammissione al tirocinio.
5. In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai
quali e' stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor
tempo, anche se operanti in settori diversi da quello
di destinazione, salvo che non vi ostino, sotto il profilo
attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni da indicare
espressamente nella proposta di assegnazione. 6.
L'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il
processo del tribunale e' disposta con il procedimento di cui
all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; la
proposta e' trasmessa al consiglio giudiziario, che, sentita la
sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10
del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula il
proprio parere e inoltra gli atti al Consiglio superiore della
magistratura per l'approvazione. 7. L'assegnazione
d'ufficio disposta a norma del comma 2 cessa di produrre
effetti alla scadenza del biennio di cui all'articolo 9, comma
4. 8. Il giudice onorario di pace non puo' essere inserito,
a domanda, in altro ufficio per il processo del medesimo
tribunale se non siano decorsi due anni dal giorno in cui ha
effettivamente iniziato a svolgere l'attivita' presso
l'ufficio per il processo al quale e' assegnato. Nel caso in
cui sia stato assegnato d'ufficio il termine e' ridotto ad un
anno. 9. L'assegnazione del giudice onorario di pace
all'ufficio per il processo del tribunale puo' essere revocata
per sopravvenute esigenze di funzionalita' dell'ufficio del
giudice di pace al quale il giudice onorario e' addetto.
Quando sono assegnati all'ufficio per il processo piu' giudici
onorari di pace addetti all'ufficio del giudice di pace in
relazione al quale sono sopravvenute le esigenze di cui al
primo periodo, alla revoca dell'assegnazione si provvede sulla base
dei criteri di cui al comma 4 ovvero, in mancanza di domande, dei
criteri previsti dal comma 5. Alla revoca si provvede con le
modalita' di cui al comma 6. 10. Il giudice
onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto
del quale la struttura organizzativa e' assegnata e, sotto la
direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie,
anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica
in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili
per l'esercizio della funzione giurisdizionale da
parte del giudice professionale, provvedendo, in
particolare, allo studio dei fascicoli,
all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla
predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario
puo' assistere alla camera di consiglio. 11. Il
giudice professionale, con riferimento a ciascun
procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata,
puo' delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio
per il processo, compiti e attivita', anche relativi a
procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione
collegiale, purche' non di particolare complessita', ivi
compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con
preferenza il compimento dei tentativi di
conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli
186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile,
nonche' i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli
ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e
ripetitive. 12. Al giudice onorario di pace non puo' essere
delegata la pronuncia di provvedimenti definitori, fatta
eccezione: a) per i provvedimenti che definiscono
procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse
dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice
tutelare; b) per i provvedimenti che definiscono
procedimenti in materia di previdenza e assistenza
obbligatoria; c) per i provvedimenti che definiscono
procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso
provvedimenti amministrativi; d) per i provvedimenti che
definiscono cause relative a beni mobili di valore non
superiore ad euro 50.000, nonche' relative al pagamento a
qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo
valore; e) per i provvedimenti che definiscono cause di
risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli
e dei natanti, purche' il valore della controversia non
superi euro 100.000; f) per i provvedimenti di assegnazione
di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione
presso terzi, purche' il valore del credito pignorato non
superi euro 50.000. 13. Il giudice onorario di pace svolge
le attivita' delegate attenendosi alle direttive concordate
con il giudice professionale titolare del procedimento, anche
alla luce dei criteri generali definiti all'esito delle
riunioni di cui all'articolo 22. Il Consiglio
superiore della magistratura individua le modalita' con cui le direttive
concordate sono formalmente documentate e trasmesse al capo
dell'ufficio. 14. Il giudice onorario di pace, quando
ritiene, in considerazione delle specificita' del caso
concreto, di non poter provvedere in conformita' alle
direttive ed ai criteri di cui al comma 13, riferisce al
giudice professionale, il quale compie le attivita' gia'
oggetto di delega. 15. Il giudice professionale esercita la
vigilanza sull'attivita' svolta dal giudice onorario e, in
presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della
delega a quest'ultimo conferita e ne da' comunicazione al
presidente del tribunale.
Art. 11
Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali
1. Ai giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il
processo e che non rientrano nella categoria indicata
all'articolo 9, comma 4, puo' essere assegnata, nei limiti di
cui al comma 5, la trattazione di procedimenti civili e
penali di competenza del tribunale, quando ricorre almeno una
delle seguenti condizioni e, per situazioni straordinarie e
contingenti, non si possono adottare misure organizzative
diverse: a) il tribunale o una sua sezione presenta vacanze
di posti in organico, assenze non temporanee di magistrati o
esoneri parziali o totali dal servizio giudiziario tali da
ridurre di oltre il trenta per cento l'attivita' dei giudici
professionali assegnati al tribunale o alla
sezione; b) il numero dei procedimenti civili pendenti
rispetto ai quali e' stato superato il termine di ragionevole
durata di cui alla legge 19 marzo 2001, n. 89, rilevato alla
data di cui al comma 9, e' superiore di almeno il cinquanta
per cento rispetto al numero complessivo dei procedimenti
civili pendenti innanzi al medesimo tribunale ovvero il
numero dei procedimenti penali rispetto ai quali e' stato superato il
predetto termine, rilevato alla medesima data, e' superiore di
almeno il quaranta per cento rispetto al numero complessivo
dei procedimenti penali pendenti dinanzi al medesimo ufficio,
risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal
Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali
definiti di concerto con il Consiglio superiore della
magistratura; c) il numero medio dei procedimenti civili
pendenti per ciascun giudice professionale in servizio presso
il tribunale, rilevato alla data di cui al comma 9, supera
di almeno il settanta per cento il numero medio nazionale dei
procedimenti civili pendenti per ciascun giudice
professionale di tribunale ovvero il numero medio dei
procedimenti penali pendenti per ciascun giudice professionale in
servizio presso il tribunale, rilevato alla medesima data, supera
di almeno il cinquanta per cento il numero medio nazionale
dei procedimenti penali pendenti per ciascun giudice
professionale di tribunale, risultanti da apposite
rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia
sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il
Consiglio superiore della magistratura, distinguendo, ove
possibile, per materie, per rito e per dimensioni degli uffici;
d) il numero medio dei procedimenti civili sopravvenuti annuali
per ciascun giudice professionale in servizio presso il
tribunale, rilevato alla data di cui al comma 9, supera di
almeno il settanta per cento il numero medio nazionale dei
procedimenti civili sopravvenuti nello stesso periodo
per ciascun giudice professionale di tribunale ovvero il
numero medio dei procedimenti penali sopravvenuti
annuali per ciascun giudice professionale in servizio presso
il tribunale, rilevato alla medesima data, supera di almeno il
cinquanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti penali
sopravvenuti nello stesso periodo per ciascun giudice
professionale di tribunale, risultanti da apposite
rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia
sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il
Consiglio superiore della magistratura, distinguendo, ove possibile, per
materie, per rito e per dimensioni degli uffici.
2. Quando la condizione di cui al comma 1, lettera a), ricorre per
una sezione del tribunale, ai giudici onorari di pace possono
essere assegnati esclusivamente i procedimenti devoluti alla
medesima sezione. 3. L'individuazione dei
giudici onorari ai quali assegnare la trattazione di
procedimenti a norma del comma 1 e' effettuata con i criteri
di cui all'articolo 10, comma 4, ovvero, in mancanza di
domande, previsti dal comma 5 del predetto articolo. 4. I
criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di
pace a norma del presente articolo sono determinati nella proposta
tabellare di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12. 5. In ogni caso, il numero dei
procedimenti civili e penali assegnati a ciascun giudice
onorario di pace a norma del presente articolo non puo'
essere superiore ad un terzo del numero medio nazionale,
rilevato distintamente per il settore civile e per quello
penale, dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale
del tribunale. 6. Non possono essere assegnati, a
norma del comma 1, ai giudici onorari di pace:
a) per il settore civile: 1) i procedimenti cautelari e
possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso
della causa di merito e del giudizio petitorio nonche' dei
procedimenti di competenza del giudice
dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615
del codice di procedura civile e dal secondo comma
dell'articolo 617 del medesimo codice nei limiti della fase
cautelare; 2) i procedimenti di impugnazione avverso i
provvedimenti del giudice di pace; 3) i
procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza
ed assistenza obbligatorie; 4) i procedimenti in materia
societaria e fallimentare; 5) i procedimenti in materia di
famiglia; b) per il settore penale: 1) i
procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del
codice di procedura penale; 2) le funzioni di giudice per
le indagini preliminari e di giudice dell'udienza
preliminare; 3) i giudizi di appello avverso i
provvedimenti emessi dal giudice di pace; 4) i
procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura
penale e il conseguente giudizio. 7. L'assegnazione degli
affari, in attuazione dei criteri di cui al comma 4, e'
effettuata dal presidente del tribunale non oltre la scadenza
del termine perentorio di sei mesi dal verificarsi della
condizione di cui alla lettera a) del comma 1 ovvero, relativamente
alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo
comma, dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9 e puo'
riguardare esclusivamente procedimenti pendenti a
tale scadenza. Il provvedimento di assegnazione degli
affari, corredato delle relative statistiche e degli altri
documenti necessari a comprovare la sussistenza delle
condizioni di cui al comma 1, ivi compresa la non
adottabilita' di misure organizzative diverse, e' trasmesso, previo
parere del Consiglio giudiziario nella composizione di
cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 2006, n. 25, al Consiglio superiore della
magistratura per l'approvazione. 8. L'assegnazione puo'
essere mantenuta per un periodo non superiore a tre
anni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del
comma 7 anche quando siano venute meno le condizioni di cui
al comma 1. L'assegnazione non puo' essere nuovamente disposta,
anche relativamente a giudici onorari di pace diversi, prima che
siano decorsi tre anni dalla scadenza del triennio di cui al
primo periodo, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 1,
lettera a). 9. Con cadenza annuale il Ministero della
giustizia rende noti i dati necessari ai fini
dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 1,
rilevandoli alla data del 30 giugno di ciascun anno. 10.
Entro dodici mesi dall'approvazione del provvedimento di
assegnazione degli affari fondato sulla sussistenza di vacanze di
posti in organico ai sensi del comma 1, lettera a), il Consiglio
superiore della magistratura delibera la copertura dei posti
vacanti in modo da far venir meno la condizione di cui alla
predetta lettera.
Art. 12
Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali
1. I giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il
processo e rispetto ai quali non ricorrono le condizioni di cui
all'articolo 9, comma 4, possono essere destinati a comporre
i collegi civili e penali del tribunale, quando
sussistono le condizioni di cui all'articolo 11 e secondo
le modalita' di cui al medesimo articolo. I provvedimenti di
destinazione devono essere adottati entro la scadenza del
termine perentorio di dodici mesi dal verificarsi della
condizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a)
ovvero, relativamente alle condizioni di cui alle lettere b), c) e
d) del predetto comma, dalla pubblicazione dei dati di cui al
comma 9 del medesimo articolo. Ai giudici onorari di pace
destinati a comporre i collegi possono essere
assegnati esclusivamente procedimenti pendenti a tale
scadenza. La destinazione e' mantenuta sino alla definizione
dei relativi procedimenti. Del collegio non puo' far parte
piu' di un giudice onorario di pace. In ogni caso, il giudice
onorario di pace non puo' essere destinato, per il settore
civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia
fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate e, per il
settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame
ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.
Art. 13
Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace
1. Nei casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato
professionale, il giudice onorario di pace puo' essere destinato, in
presenza di specifiche esigenze di servizio, a compiti di
supplenza, anche nella composizione dei collegi, del
magistrato assente o impedito, sebbene non ricorrano le
condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. L'individuazione
del giudice onorario da destinare in supplenza e' effettuata
con i criteri di cui all'articolo 10, comma 5. In ogni caso,
il giudice onorario di pace non puo' essere destinato in
supplenza per ragioni relative al complessivo carico di
lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.
Art. 14
Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace
1. Fermi i divieti di cui all'articolo 5, nelle ipotesi di vacanza
dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento
temporanei di uno o piu' giudici onorari di pace, il presidente
del tribunale puo' destinare in supplenza uno o piu' giudici
onorari di pace di altro ufficio del circondario. Fuori dei
casi di cui al primo periodo, quando in un ufficio del
giudice di pace del circondario ricorrono speciali esigenze
di servizio, il presidente del tribunale puo' destinare in
applicazione uno o piu' giudici onorari di pace di altro
ufficio del circondario. 2. La scelta dei magistrati
onorari da applicare a norma del comma 1 e' operata sulla
base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, ovvero, in
mancanza di domande, dei criteri previsti dal comma 5 del
predetto articolo. L'applicazione e' disposta con decreto motivato,
sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio
giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27
gennaio 2006, n. 25. Copia del decreto e' trasmessa al
Consiglio superiore della magistratura e al Ministro
della giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. Il
parere della sezione autonoma per i magistrati onorari e'
espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine
perentorio di dieci giorni dalla richiesta. 3.
L'applicazione non puo' superare la durata di un anno e, nei
casi di necessita' dell'ufficio al quale il giudice onorario di pace
e' applicato puo' essere rinnovata per un periodo non superiore
ad un anno. In ogni caso, un'ulteriore applicazione del
medesimo giudice onorario di pace non puo' essere disposta se
non siano decorsi due anni dalla fine del periodo
precedente.
Capo IV
Delle funzioni e dei compiti dei vice procuratori onorari
Art. 15
Organizzazione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
1. Il procuratore della Repubblica coordina l'ufficio di
collaborazione del procuratore della Repubblica e, in
particolare, distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a
procedure automatiche, tra i vice procuratori onorari, vigila
sulla loro attivita' e sorveglia l'andamento dei servizi di
segreteria ed ausiliari. 2. Nello svolgimento dei compiti
di cui al comma 1 il procuratore della Repubblica puo'
avvalersi dell'ausilio di uno o piu' magistrati
professionali, attribuendo loro il compito di vigilare sull'attivita'
dei vice procuratori onorari nelle materie delegate, nonche'
di fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative
emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento
periodicamente indette. 3. Entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della
giustizia mette a disposizione i programmi
informatici necessari affinche' la distribuzione del lavoro
di cui al comma 1 sia compiuta mediante ricorso a procedure
automatiche. I programmi informatici assicurano che l'assegnazione
degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza.
Art. 16
Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari
1. Il vice procuratore onorario inserito nella struttura
organizzativa di cui all'articolo 2: a) coadiuva
il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il
suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per
l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo,
provvedendo allo studio dei fascicoli,
all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla
predisposizione delle minute dei provvedimenti;
b) svolge le attivita' e adotta i provvedimenti a lui delegati
secondo quanto previsto dall'articolo 17. 2.
L'assegnazione dei vice procuratori onorari alla struttura
organizzativa di cui all'articolo 2 ha luogo con provvedimento del
procuratore della Repubblica, trasmesso alla sezione autonoma per
i magistrati onorari del consiglio giudiziario.
3. Nel corso del primo anno dal conferimento dell'incarico i vice
procuratori onorari possono svolgere esclusivamente i compiti e le
attivita' previste dal comma 1, lettera a).
Art. 17
Attivita' delegabili ai vice procuratori onorari
1. Nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del
pubblico ministero possono essere svolte, per delega del
procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario:
a) nell'udienza dibattimentale; b) per gli
atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274; c) nei procedimenti in
camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di
procedura penale e nei procedimenti di esecuzione ai fini
dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo
codice. 2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega e'
conferita in relazione ad una determinata udienza o a un
singolo procedimento. 3. Nei procedimenti nei quali il
tribunale giudica in composizione monocratica, ad esclusione
di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590
del codice penale commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro nonche' di cui
all'articolo 590-sexies del codice penale, il vice procuratore
onorario puo' svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e
secondo le direttive stabilite in via generale dal
magistrato professionale che ne coordina le attivita', le
funzioni di pubblico ministero: a) nell'udienza
dibattimentale; b) nell'udienza di convalida dell'arresto
di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale;
c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna
ai sensi dell'articolo 459, comma 1, del codice di procedura
penale; d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui
all'articolo 127 del codice di procedura penale.
4. Il vice procuratore onorario delegato puo' assumere le
determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta
nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione
penale e' esercitata con decreto di citazione diretta ai
sensi dell'articolo 550, comma 1, del codice di procedura
penale, pur quando si proceda con giudizio direttissimo ai
sensi del comma 6 dell'articolo 558 del codice di procedura
penale, e in quelli iniziati con decreto di giudizio
immediato conseguente ad opposizione a decreto penale. 5.
Il vice procuratore onorario, nei procedimenti relativi ai reati
indicati dall'articolo 550, comma 1, del codice di procedura
penale, puo' redigere e avanzare richiesta di archiviazione,
nonche' svolgere compiti e attivita', anche di indagine, ivi
compresa l'assunzione di informazioni dalle persone informate
sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad
indagini o imputata. 6. Il vice procuratore onorario si
attiene nello svolgimento delle attivita' a lui direttamente
delegate alle direttive periodiche menzionate all'articolo
15, comma 2, e puo' chiedere che l'attivita' e il
provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale
titolare del procedimento se non ricorrono nel caso concreto le
condizioni di fatto per provvedere in loro conformita'.
7. Il procuratore della Repubblica, in presenza di giustificati
motivi, dispone la revoca della delega conferita al vice
procuratore onorario.
Capo V
Della conferma nell'incarico
Art. 18
Durata dell'ufficio e conferma
1. L'incarico di magistrato onorario ha la durata di quattro anni.
Alla scadenza, l'incarico puo' essere confermato, a
domanda, per un secondo quadriennio. 2.
L'incarico di magistrato onorario non puo', comunque, essere
svolto per piu' di otto anni complessivi, anche non
consecutivi, includendo nel computo l'attivita' comunque
svolta quale magistrato onorario, indipendentemente dal
tipo di funzioni e compiti esercitati tra quelli disciplinati
dal presente decreto. 3. In ogni caso, l'incarico
cessa al compimento del sessantacinquesimo
anno di eta'. 4. La domanda di conferma e'
presentata, a pena di inammissibilita', almeno sei
mesi prima della scadenza del quadriennio,
al capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il
magistrato onorario esercita la funzione. Relativamente all'ufficio
del giudice di pace la domanda di conferma e' presentata al
presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio.
La domanda e' trasmessa alla sezione autonoma per i
magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 27
gennaio 2006, n. 25. 5. Unitamente alla domanda, sono
trasmessi alla sezione autonoma per i magistrati onorari del
consiglio giudiziario: a) un rapporto del capo
dell'ufficio o del coordinatore dell'ufficio del
giudice di pace sull'attivita' svolta e relativo alla
capacita', alla laboriosita', alla diligenza, all'impegno ed ai
requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialita' e dell'equilibrio
nonche' sulla partecipazione alle riunioni periodiche
di cui all'articolo 22, commi 1 e 2; b)
copia degli atti e dei provvedimenti esaminati ai fini della
redazione del rapporto di cui alla lettera a); c) le
relazioni redatte dai magistrati professionali che il
magistrato onorario coadiuva a norma degli articoli 10, comma 10, e
16, comma 1; d) l'autorelazione del magistrato
onorario; e) le statistiche comparate sull'attivita'
svolta, distinte per tipologie di procedimenti e di
provvedimenti, ed ogni altro documento ritenuto utile.
6. Ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 5,
lettera a), sono esaminati, a campione, almeno venti verbali
di udienza e venti provvedimenti, relativi al periodo oggetto
di valutazione. La sezione autonoma per i magistrati onorari
del consiglio giudiziario stabilisce i criteri per la
selezione dei verbali di udienza e dei provvedimenti.
7. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la
sezione autonoma per i magistrati onorari del
consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al
comma 5, il parere di cui al comma 8, lettera c), e
l'attestazione della struttura della formazione
decentrata di cui all'articolo 22, comma 3, esprime, con riguardo al
magistrato onorario che ha presentato domanda di conferma, se
necessario previa audizione dell'interessato, un
giudizio di idoneita' a svolgere le funzioni e lo
trasmette al Consiglio superiore della magistratura.
8. Il giudizio e' espresso a norma dell'articolo 11 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, ed e'
reso sulla base degli elementi di cui ai commi 5 e 6, nonche'
dei seguenti, ulteriori elementi: a)
l'effettiva partecipazione alle attivita' di formazione
organizzate ai sensi dell'articolo 22, comma 3, salvo che
l'assenza dipenda da giustificato motivo; b)
l'effettiva partecipazione alle riunioni periodiche di cui
all'articolo 22; c) il parere del consiglio dell'ordine
territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio
presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le
funzioni, nel quale sono indicati i fatti specifici incidenti
sulla idoneita' a svolgere le funzioni, con particolare
riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive
di esercizio non indipendente della funzione e ai
comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di
preparazione giuridica. 9. Il Consiglio
superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al
comma 7, delibera sulla domanda di conferma. 10. Il
Ministro della giustizia dispone la conferma con decreto.
11. E' valutato negativamente ai fini della conferma nell'incarico
l'aver privilegiato la definizione di procedimenti di natura
seriale, salvo che non risponda a specifiche esigenze
dell'ufficio. 12. I magistrati onorari che hanno in corso
la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio
fino alla definizione della procedura di cui al presente
articolo. La procedura di conferma deve definirsi entro
dodici mesi dalla scadenza del quadriennio. Se la conferma
non e' disposta nel rispetto del termine di cui al secondo
periodo, il magistrato onorario non puo' esercitare le
funzioni giudiziarie onorarie, ne' svolgere i compiti e le attivita'
previsti dalle disposizioni di cui ai Capi III e IV del
presente decreto, con sospensione dall'indennita', sino
all'adozione del decreto di cui al comma 10. 13.
La conferma dell'incarico produce effetti con decorrenza dal
primo giorno successivo alla scadenza del quadriennio gia' decorso.
In caso di mancata conferma, i magistrati onorari in servizio a
norma del comma 12, primo periodo, cessano dall'incarico dal
momento della comunicazione del relativo provvedimento del
Consiglio superiore della magistratura. 14. Ai
magistrati onorari che hanno esercitato per otto anni le
funzioni e i compiti attribuitigli e' riconosciuta preferenza, a
parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei
concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.
Capo VI
Dell'astensione e della ricusazione
Art. 19
Astensione e ricusazione
1. Con riguardo ai procedimenti civili, il giudice onorario di pace
ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 51,
primo comma, del codice di procedura civile e puo' essere
ricusato, a norma dell'articolo 52 del medesimo codice. Ha
altresi' l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato quando
egli o il coniuge o la parte dell'unione civile, il
convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini
entro il primo grado, sono stati associati o in qualunque
modo collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte
il difensore di una delle parti. 2. Con riguardo
ai procedimenti penali, il giudice onorario di pace ha
l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 36 del
codice di procedura penale e puo' essere ricusato, a norma
dell'articolo 37 del medesimo codice. Ha altresi' l'obbligo
di astenersi e puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o
la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino
al secondo grado o gli affini entro il primo grado, sono
stati associati o comunque collegati con lo studio
professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una
delle parti. 3. Il giudice onorario di pace ha inoltre
l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato quando egli o
il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente ha
in precedenza assistito, nella qualita' di avvocato, una
delle parti in causa o uno dei difensori, ovvero egli o il
coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente ha svolto
attivita' professionale nella qualita' di notaio per una delle parti
in causa o uno dei difensori. La disposizione di cui al primo
periodo si applica anche quando l'attivita' professionale e'
stata svolta da un avvocato o da un notaio che fa
parte dell'associazione professionale, della societa' tra
professionisti o dello studio associato a cui partecipa il
giudice onorario. 4. Il giudice onorario di pace ha
l'obbligo di astenersi anche in ogni caso in cui egli, il
coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i
parenti fino al secondo grado abbia avuto o abbia rapporti di
lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti. La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il
rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione e' intercorso tra la
parte e un soggetto che fa parte dell'associazione professionale,
della societa' tra professionisti o dello studio associato a cui
partecipa il giudice onorario. 5. Il vice
procuratore onorario ha l'obbligo di astenersi nei casi di
cui al presente articolo.
Capo VII
Dei doveri del magistrato onorario, della decadenza, della dispensa e della revoca
Art. 20
Doveri del magistrato onorario
1. Il magistrato onorario e' tenuto all'osservanza dei doveri
previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili e in
particolare esercita le funzioni e i compiti attribuitigli con
imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo
e equilibrio e rispetta la dignita' della persona
nell'esercizio delle funzioni.
Art. 21
Decadenza, dispensa e revoca
1. Il magistrato onorario decade dall'incarico quando viene meno
taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni e
ai compiti ad esso relativi, per dimissioni volontarie ovvero
quando sopravviene una causa di incompatibilita'.
2. Il magistrato onorario e' dispensato, anche d'ufficio, per
impedimenti di durata superiore a sei mesi. Per impedimenti di
durata non superiore a sei mesi, l'esecuzione dell'incarico
rimane sospesa senza diritto all'indennita' prevista
dall'articolo 23. 3. Il magistrato onorario e' revocato
dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneita' ad
esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio
del processo; in particolare e' revocato quando, senza
giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano
gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale
o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23
ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o
penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine
di tre anni dall'assegnazione, un numero
significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del
Consiglio superiore della magistratura. 4. Costituiscono,
tra l'altro, circostanze di fatto rilevanti ai fini della
valutazione di inidoneita' di cui al comma 3: a) l'adozione
di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su
grave violazione di legge o travisamento del fatto,
determinati da ignoranza o negligenza; b) l'adozione di
provvedimenti affetti da palese e intenzionale
incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da
manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico,
contenutistico o argomentativo; c) la scarsa
laboriosita' o il grave e reiterato ritardo nel compimento
degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero
nell'adempimento delle attivita' e dei compiti a lui devoluti;
d) l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni
periodiche di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 4, nonche' alle
iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto
articolo. 5. La revoca e' altresi' disposta quando il
magistrato onorario tenga in ufficio o fuori una condotta
tale da compromettere il prestigio delle funzioni
attribuitegli. 6. Il capo dell'ufficio comunica
immediatamente al presidente della corte di appello o al
procuratore generale presso la medesima corte ogni
circostanza di fatto rilevante ai fini della decadenza, della
dispensa o della revoca. 7. Relativamente all'ufficio del
giudice di pace la comunicazione di cui al comma 6 e'
effettuata dal presidente del tribunale.
8. Il magistrato
professionale che il magistrato onorario coadiuva a norma
dell'articolo 10, comma 10, e dell'articolo 16, comma 1,
comunica al capo dell'ufficio ogni circostanza di fatto rilevante per
l'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo.
9. Nei casi di cui al presente articolo, con esclusione delle
ipotesi di dimissioni volontarie, il presidente della
corte d'appello, per i giudici onorari di pace, o il
procuratore generale della Repubblica presso la corte di
appello, per i vice procuratori onorari, propone alla sezione
autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006
la decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione autonoma,
sentito l'interessato e verificata la fondatezza della
proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della
magistratura affinche' deliberi sulla proposta di decadenza,
di dispensa o di revoca. 10. Il Ministro della
giustizia dispone la decadenza, la dispensa e la revoca con
decreto.
Capo VIII
Delle riunioni periodiche e della formazione permanente
Art. 22
Formazione dei magistrati onorari
1. I giudici onorari di pace partecipano alle riunioni trimestrali
organizzate dal presidente del tribunale o, su
delega di quest'ultimo, da un presidente di sezione o
da un giudice professionale, per l'esame delle
questioni giuridiche piu' rilevanti di cui abbiano curato la
trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e
per favorire lo scambio di esperienze
giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni
partecipano anche i giudici professionali che si occupano delle
materie di volta in volta esaminate. 2. I vice
procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali
organizzate dal procuratore della Repubblica o da un procuratore
aggiunto o da un magistrato professionale da lui delegato, per
l'esame delle questioni giuridiche piu' rilevanti di cui abbiano
curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni
adottate e per favorire lo scambio di esperienze
giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette
riunioni partecipano anche i magistrati professionali che si
occupano delle materie di volta in volta esaminate.
3. Sono tenuti, con cadenza almeno semestrale, corsi di formazione
specificamente dedicati ai giudici onorari di pace e ai vice
procuratori onorari, organizzati dalla Scuola
superiore della magistratura nel quadro delle attivita'
di formazione della magistratura onoraria di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
n. 26 del 2006, avvalendosi della rete della formazione
decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto
articolo. Gli ordini professionali ai quali i magistrati onorari
risultino eventualmente iscritti valutano positivamente
la partecipazione ai corsi di cui al presente
comma ai fini dell'assolvimento degli obblighi
formativi previsti dai rispettivi ordinamenti. La struttura
della formazione decentrata attesta l'effettiva
partecipazione del magistrato onorario alle attivita' di
formazione e trasmette l'attestazione alla sezione autonoma per i
magistrati onorari del consiglio giudiziario in occasione della
formulazione del giudizio di cui all'articolo 18.
4. I giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo
a norma dell'articolo 10, destinati nei collegi a norma
dell'articolo 12 o assegnatari di procedimenti di competenza
del tribunale ai sensi dell'articolo 11, partecipano alle
riunioni convocate ai sensi dell'articolo 47-quater del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la trattazione delle
materie di loro interesse. 5. La partecipazione alle
riunioni periodiche di cui al presente articolo e alle iniziative di
formazione e' obbligatoria.
Capo IX
Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale
Art. 23
Indennita' spettante ai magistrati onorari
1. L'indennita' spettante ai magistrati onorari si compone di una
parte fissa e di una parte variabile di risultato. 2.
Ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e'
corrisposta, con cadenza trimestrale, un'indennita' annuale lorda in
misura fissa, pari ad euro 16.140,00, comprensiva degli oneri
previdenziali ed assistenziali. 3. Ai giudici
onorari di pace e ai vice procuratori onorari inseriti
rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio
di collaborazione del procuratore della Repubblica che svolgono i
compiti e le attivita' di cui agli articoli 10 e 16, comma 1,
lettera a), l'indennita' di cui al comma 2 e' corrisposta
nella misura dell'ottanta per cento. 4. Le
indennita' previste ai commi 2 e 3 non sono tra loro
cumulabili. 5. Quando il magistrato onorario svolge sia le
funzioni giudiziarie che i compiti e le attivita' di cui al
comma 3, l'indennita' fissa e' corrisposta nella misura
prevista dal comma 2 o dal comma 3, in considerazione delle
funzioni ovvero dei compiti e delle attivita' svolti in via
prevalente. 6. Il presidente del tribunale, con
provvedimento da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno,
tenuto conto della media di produttivita' dei magistrati
dell'ufficio o della sezione e dei principi e degli obiettivi
delineati dalle tabelle di organizzazione dell'ufficio e,
per il tribunale, dai programmi di gestione adottati ai sensi
dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, assegna
ai magistrati onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno
solare, sia con riguardo all'esercizio della giurisdizione
presso l'ufficio del giudice di pace che ai compiti e alle
funzioni assegnati ai sensi degli articoli 10, 11 e 12,
attenendosi ai criteri oggettivi fissati, in via generale,
con delibera del Consiglio superiore della
magistratura. Il provvedimento adottato a norma del presente comma e'
comunicato alla sezione autonoma per i magistrati onorari del
consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. 7. Il
procuratore della Repubblica, con provvedimento da adottare
entro il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di
produttivita' dei magistrati dell'ufficio, assegna ai vice
procuratori onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno
solare, sia con riguardo alle funzioni di cui all'articolo
16, comma 1, lettera b), che ai compiti e alle attivita' di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), attenendosi ai
criteri oggettivi fissati con la delibera di cui al comma 6.
Il provvedimento adottato a norma del presente comma e'
comunicato alla sezione autonoma per i magistrati onorari del
consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. 8. Con la delibera di
cui al comma 6 il Consiglio superiore della magistratura
individua i criteri e le procedure per la valutazione della
realizzazione degli obiettivi. Tra i criteri di valutazione
rientrano la puntualita' nel deposito dei provvedimenti, le modalita'
di gestione dell'udienza e di rapporto con gli altri
magistrati onorari, con i magistrati professionali, con gli
avvocati ed il personale amministrativo, la
partecipazione all'attivita' di formazione, la
percentuale di impugnazioni rispetto alla media
dell'ufficio. 9. L'indennita' di risultato puo' essere
riconosciuta in misura non inferiore al quindici per cento e
non superiore al trenta per cento dell'indennita' fissa spettante a
norma dei commi 2 o 3 ed e' erogata in tutto o in parte in
relazione al livello di conseguimento degli obiettivi
assegnati a norma del presente articolo, verificato e
certificato con le modalita' di cui al comma 10. 10. Con
cadenza annuale il presidente del tribunale e il
procuratore della Repubblica, verificato, con la procedura indicata
nella delibera di cui al comma 6, il livello di conseguimento
degli obiettivi assegnati, adottano uno specifico
provvedimento con cui certificano il grado di conseguimento
dei risultati e propongono la liquidazione dell'indennita' di
risultato indicandone la misura. Con il medesimo
provvedimento il presidente del tribunale o il
procuratore della Repubblica attestano se il magistrato onorario
esercita le funzioni giudiziarie o svolge i compiti e le attivita'
di cui al comma 3 ovvero, nel caso di cui al comma 5,
indicano le incombenze svolte in via prevalente. Il
provvedimento e' immediatamente esecutivo e ne e' data
comunicazione alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio
2006, n. 25, e, ai fini del pagamento dell'indennita', al
presidente della Corte di appello o al procuratore
generale presso la medesima Corte. 11. Per l'esercizio
delle funzioni e dei compiti previsti dal presente decreto e'
dovuta esclusivamente l'indennita' di cui al presente
articolo.
Art. 24
Attivita' dei magistrati onorari durante il periodo feriale
1. I magistrati onorari non prestano attivita' durante il periodo
feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742,
salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in tal
caso, e' riconosciuto il diritto di non prestare attivita'
nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni.
L'indennita' prevista dall'articolo 23 e' corrisposta anche
durante il periodo di cui al presente articolo.
Art. 25
Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS
1. La malattia e l'infortunio dei magistrati onorari non comportano
la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa,
senza diritto all'indennita' prevista dall'articolo 23, per
un periodo non superiore a quello previsto dall'articolo 21,
comma 2. 2. La gravidanza non comporta la dispensa
dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza
diritto all'indennita' prevista dall'articolo 23, durante i
due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso
dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal
mese precedente la data presunta del parto e nei quattro
mesi successivi al parto. 3. Ai fini della tutela
previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i
vice procuratori onorari sono iscritti alla Gestione Separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335. Per il versamento del contributo si applicano le
modalita' ed i termini previsti per i lavoratori autonomi di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione
separata. 4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano
agli iscritti agli albi forensi che svolgono le funzioni di
giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, per i
quali si applicano le disposizioni contenute nel
regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 5. L'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali
dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari
e' attuata con le modalita' previste dall'articolo 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in
base al tasso di rischio corrispondente all'attivita' svolta. Ai
fini del calcolo del premio assicurativo, si assume, come
retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, l'importo mensile stabilito per la
retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di legge per la
liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, terzo
comma, del predetto decreto. Tale importo mensile, rivalutato
annualmente, non e' frazionabile.
Art. 26
Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all'articolo 50, comma 1, lettera f), le parole: «ai giudici di
pace e» sono soppresse; b) all'articolo 53, comma 2,
dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) le
indennita' corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice
procuratori onorari.»; c) all'articolo 54, comma 8, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I redditi indicati
alla lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 53 sono
costituiti dall'ammontare delle indennita' in denaro o in
natura percepite nel periodo di imposta.».
Capo X
Dell'ampliamento della competenza dell'ufficio del giudice di pace
Art. 27
Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al libro primo sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) all'articolo 7, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al primo comma, la parola:
«cinquemila» e' sostituita dalla seguente: «trentamila»;
b) al secondo comma, la parola: «ventimila» e' sostituita
dalla seguente: «cinquantamila»; c) al terzo
comma sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il
numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) per le cause
relative ad apposizione di termini;»; 2) il numero 2) e'
sostituito dal seguente: «2) per le cause in materia di
condominio negli edifici, come definite ai sensi
dell'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile;»; 3) dopo il numero 3-bis), sono aggiunti
i seguenti: «3-ter) per le cause nelle materie di cui al
libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice
civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle
costruzioni; 3-quater) per le cause relative alle materie
di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del
codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di
cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;
3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di acque di
cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del
codice civile; 3-sexies) per le cause in
materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo,
titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;
3-septies) per le cause in materia di specificazione, unione e
commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II
del codice civile; 3-octies) per le cause in
materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del
codice civile; 3-novies) per le cause in materia di esercizio
delle servitu' prediali; 3-decies) per le cause
di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui
agli articoli 1107 e 1109 del codice civile; 3-undecies)
per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore
nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo
VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.»; d) dopo il
terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Il
giudice di pace e' altresi' competente, purche' il valore della
controversia, da determinarsi a norma dell'articolo 15, non sia
superiore a trentamila euro: 1) per le cause in
materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali
immobiliari; 2) per le cause in materia di riordinamento
della proprieta' rurale di cui al libro terzo, titolo II,
Capo II, sezione II del codice civile; 3) per le
cause in materia di accessione; 4) per le cause in materia
di superficie. Quando una causa di competenza del giudice
di pace a norma dei commi terzo, numeri da 3-ter) a
3-undecies), e quarto e' proposta, contro la stessa parte,
congiuntamente ad un'altra causa di competenza del
tribunale, le relative domande, anche in assenza di altre
ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale
affinche' siano decise nello stesso processo.»; 2) dopo
l'articolo 15 e' inserito il seguente: «Art. 15-bis
(Esecuzione forzata). - Per l'espropriazione forzata di cose
mobili e' competente il giudice di pace. Per
l'espropriazione forzata di cose immobili e di crediti e'
competente il tribunale. Se cose mobili sono soggette
all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale
si trovano, per l'espropriazione e' competente il tribunale
anche relativamente ad esse. Per la consegna e il rilascio
di cose nonche' per l'esecuzione forzata degli obblighi di
fare e di non fare e' competente il tribunale.»;
3) all'articolo 113, secondo comma, la parola: «millecento» e'
sostituita dalla seguente: «duemilacinquecento»; b) al
libro terzo, titolo II, sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) all'articolo 513, terzo comma, le
parole: «Il presidente del tribunale o un giudice da lui
delegato» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice di
pace»; 2) all'articolo 518, sesto comma, la parola:
«tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
3) all'articolo 519, primo comma, le parole: «presidente
del tribunale o da un giudice da lui delegato» sono
sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»; 4)
all'articolo 520, primo comma, la parola: «tribunale» e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 5)
all'articolo 521-bis, quinto comma, la parola: «tribunale» e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 6)
all'articolo 543, la parola: «tribunale», ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: «giudice»; c) al libro quarto,
titolo IV, sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) all'articolo 763, primo comma, dopo le
parole: «dal giudice» sono inserite le seguenti: «di pace»;
2) all'articolo 764, primo comma, dopo le parole: «al
giudice» sono inserite le seguenti: «di pace»;
3) all'articolo 765, secondo comma, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al primo periodo, la parola:
«tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
b) il secondo periodo e' soppresso; 4)
all'articolo 769 la parola: «tribunale» e' sostituita, ovunque
ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace».
2. Al codice
civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
libro secondo sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 485, primo comma, secondo periodo, la parola:
«tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
2) all'articolo 620 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «tribunale del
circondario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace
del luogo»; b) al sesto comma, la parola:
«tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
3) all'articolo 621, primo comma, le parole: «tribunale
del circondario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di
pace del luogo»; 4) all'articolo 736, secondo
comma, la parola: «tribunale» e' sostituita dalle seguenti:
«giudice di pace». b) al libro quarto sono apportate le
seguenti modificazioni: 1) all'articolo 1211 la parola:
«tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
2) all'articolo 1514, primo comma, la parola: «tribunale»
e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
3) all'articolo 1515, terzo comma, le parole: «dal tribunale» sono
sostitute dalle seguenti: «dal giudice di pace»; 4)
all'articolo 1841, la parola: «tribunale» e' sostituita, ovunque
ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace». 3. Alle
disposizioni per l'attuazione del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo
51-bis, le parole: «620, secondo e sesto comma, 621, primo
comma,», nonche' le parole: «e 736, secondo comma,» sono
soppresse; b) all'articolo 57, il primo comma e' sostituito
dal seguente: «Le azioni previste dall'articolo 849 del
codice sono di competenza del tribunale, in quanto non siano
di competenza del giudice di pace a norma dell'articolo 7,
quarto comma, del codice di procedura civile.»;
c) all'articolo 57-bis, le parole: «tribunale in composizione
monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di
pace»; d) dopo l'articolo 60 sono inseriti i seguenti:
«Art. 60-bis. - Le domande previste dall'articolo 1105, quarto
comma, del codice si propongono con ricorso al giudice di
pace. Art. 60-ter. - Sull'impugnazione del
regolamento e delle deliberazioni, di cui agli articoli
1107 e 1109 del codice, e' competente il giudice di pace.»;
e) all'articolo 64, sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) al primo comma, le parole: «il tribunale»
sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Contro il
provvedimento del giudice di pace puo' essere proposto reclamo in
tribunale entro dieci giorni dalla notificazione o
dalla comunicazione.»; f) l'articolo 73-bis
e' abrogato; g) all'articolo 77, secondo comma, la parola:
«pretore» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di
pace»; h) all'articolo 79, sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) al primo comma, le parole: «dal
presidente del tribunale» sono sostituite dalle seguenti:
«dal giudice di pace»; 2) il secondo comma e' sostituito
dal seguente: «Il giudice di pace provvede con decreto,
sentito il creditore. Contro tale decreto e' ammesso reclamo a
norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.».
4. All'articolo 17, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n.
108, le parole: «presidente del tribunale» sono sostituite
dalle seguenti: «giudice di pace». 5.
All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150, le parole: «la corte di appello» sono sostituite dalle
seguenti: «il tribunale».
Art. 28
Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare
1. All'allegato, denominato «Nuovo testo della legge generale sui
libri fondiari», al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) dopo
l'articolo 95-bis e' inserito il seguente: «Art. 95-ter. -
Sono emessi dal giudice di pace, a condizione che il
conservatore abbia espresso, senza osservazioni, una valutazione
di piena concordanza dello stato tavolare, sulle domande tavolari e
sui documenti allegati, i decreti tavolari relativi a:
a) contratti, stipulati per atto notarile, che abbiano per
effetto esclusivamente il trasferimento della proprieta' di
un immobile o di altro diritto reale immobiliare, in
relazione ai quali e' concesso un finanziamento da parte di
una banca o di altro soggetto autorizzato a concedere
finanziamenti nei confronti del pubblico, garantito da
ipoteca sull'immobile trasferito; b) ipoteche volontarie
costituite, mediante atto ricevuto da notaio, a garanzia di
finanziamenti concessi da una banca o altro soggetto
autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del
pubblico.»; b) all'articolo 130-ter, dopo le parole:
«giudice tavolare,» sono inserite le seguenti: «nonche'
avverso il decreto tavolare emesso dal giudice di pace».
Capo XI
Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio
Art. 29
Durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio
1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto possono essere confermati, alla scadenza
del primo quadriennio di cui al decreto legislativo 31 maggio
2016, n. 92, o di cui all'articolo 32, comma 8, a domanda e a
norma dell'articolo 18, commi da 4 a 14, per ciascuno dei
tre successivi quadrienni. 2. In ogni caso,
l'incarico cessa al compimento del sessantottesimo anno di
eta'.
Art. 30
Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio
1. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il presidente del tribunale:
a) puo' assegnare, con le modalita' e in applicazione dei
criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo
del tribunale i giudici onorari di pace gia' in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto come giudici
onorari di tribunale e, a domanda, quelli gia' in servizio
alla medesima data come giudici di pace; b) puo'
assegnare, anche se non ricorrono le condizioni di cui
all'articolo11, comma 1, e nel rispetto di quanto previsto dal comma
6, lettere a) e b), del predetto articolo e delle deliberazioni
del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione
dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza
del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace
in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto come giudici onorari di tribunale; c)
assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova
iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di
pace esclusivamente ai giudici onorari di pace gia' in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati
all'ufficio per il processo a norma della lettera a) del
presente comma. 2. Resta ferma l'assegnazione dei
procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
come giudici onorari di tribunale effettuata, in conformita'
alle deliberazioni del Consiglio superiore della
magistratura, prima della predetta data nonche' la destinazione degli
stessi giudici a comporre i collegi gia' disposta
antecedentemente alla medesima data. Per i procedimenti nelle
materie di cui all'articolo 11, comma 6, lettera
a), numero 3), resta ferma l'assegnazione ai giudici onorari
di pace in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto come giudici onorari di tribunale qualora
effettuata prima del 30 giugno 2017. 3. I giudici onorari
di pace assegnati all'ufficio per il processo a norma del
comma 1, lettera a), possono svolgere i compiti e le
attivita' di cui all'articolo 10. 4. Il Consiglio superiore
della magistratura stabilisce il numero minimo dei
procedimenti da trattare nell'udienza tenuta dal giudice
onorario di pace, inclusi quelli delegati. 5. Sino alla
scadenza del termine di cui al comma 1, i giudici onorari di
pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto come giudici onorari di tribunale possono essere
destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche
quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma
1, fermi i divieti di cui all'articolo 12 nei limiti di
quanto previsto dai commi 6 e 7. La destinazione e' mantenuta
sino alla definizione dei relativi procedimenti.
6. Per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, iscritti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
divieti di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al
comma 5 nei collegi non si applicano se, alla medesima data,
sia stata esercitata l'azione penale. 7. Per i
procedimenti di riesame di cui all'articolo 324 del codice di
procedura penale il divieto di destinazione dei giudici onorari di
pace di cui al comma 5 nei collegi non si applica se la notizia
di reato e' stata acquisita dall'ufficio di procura prima
dell'entrata in vigore del presente decreto. 8.
Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite
dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente
decreto non si applicano, relativamente ai vice procuratori
onorari in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i divieti relativi alle attivita'
delegabili di cui all'articolo 17, comma 3. 9.
Nel corso del quarto mandato: a) i giudici onorari di pace
in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono inseriti nell'ufficio per il processo e possono
svolgere esclusivamente i compiti e le attivita' allo stesso
inerenti a norma dell'articolo 10; b) i vice procuratori
onorari in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono svolgere esclusivamente i compiti e
le attivita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a).
10. I limiti di cui al comma 9 non operano quando il Consiglio
superiore della magistratura, con la deliberazione di conferma
nell'incarico, riconosca la sussistenza di specifiche esigenze di
funzionalita' relativamente: a) alla procura della
Repubblica presso la quale il vice procuratore
onorario svolge i compiti di cui all'articolo 16; b)
all'ufficio del giudice di pace al quale il giudice onorario di
pace e' addetto, nonche' al tribunale ordinario nel cui circondario
il predetto ufficio ha sede. 11. Le esigenze di
funzionalita' di cui al comma 10 sussistono esclusivamente
quando ricorre almeno una delle condizioni di cui
all'articolo 11, comma 1. Il Consiglio superiore della magistratura,
con propria delibera, individua le modalita' con le quali le
condizioni di cui al primo periodo trovano applicazione in
relazione agli uffici di cui al comma 10 diversi dai
tribunali.
Art. 31
Indennita' spettante ai magistrati onorari in servizio
1. Per la liquidazione delle indennita' dovute ai giudici di pace,
ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto
anno successivo alla medesima data, i criteri previsti
dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21
novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i
giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori
onorari. 2. Nel corso del primo quadriennio successivo alla
scadenza del termine di cui al comma 1, ai magistrati
onorari di cui al medesimo comma che ne facciano richiesta
con le modalita' di cui al comma 3, le indennita' spettano in
conformita' alla complessiva disciplina di cui all'articolo
23, sostituendo l'importo dell'indennita' lorda annuale in
misura fissa di euro 16.140, di cui al comma 2 del citato
articolo 23, con l'importo annuo di euro 24.210; resta ferma
l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel predetto
articolo. In tal caso quanto previsto dall'articolo 1, comma
3, secondo e terzo periodo, si applica in relazione a tre,
invece che a due, giorni a settimana. 3. I
magistrati onorari di cui al comma 1 optano per il regime
previsto dal comma 2 con istanza trasmessa al capo dell'Ufficio entro
il termine di sei mesi prima della scadenza del quarto anno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il termine di cui al presente comma e' perentorio.
Relativamente all'ufficio del giudice di pace l'istanza e'
presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha
sede l'ufficio. Il capo dell'ufficio trasmette
immediatamente al Ministero della giustizia le istanze
ricevute. 4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3, per la
liquidazione delle indennita' dovute ai magistrati onorari di
cui al comma 1 si applicano, a decorrere dalla scadenza del
quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le disposizioni del Capo IX.
5. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 e fermo quanto
previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 3, secondo e terzo periodo, si applicano ai magistrati
onorari in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto a decorrere dalla scadenza del quarto anno
successivo alla predetta data.
Capo XII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 32
Disposizioni transitorie e abrogazioni
1. Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati
onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza
del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si
applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima
data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI.
Dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, ai
magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del
medesimo decreto. E' in ogni caso fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 31, commi 2 e 3. 2. Dell'organico dei
giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari,
determinato con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1,
primo periodo, entrano a far parte i magistrati onorari in servizio alla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro della
giustizia di cui al predetto articolo. I predetti magistrati sono
assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, all'ufficio
dove prestano servizio alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di
cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, a condizione
che quest'ultimo decreto preveda il corrispondente posto in
pianta organica, anche con riferimento all'individuazione
prevista dal comma 7 del predetto articolo. Quando con il
decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, e'
disposta la riduzione dell'organico di un ufficio, i magistrati
onorari in servizio ai quali e' stato conferito l'incarico da minor
tempo che risultino in soprannumero sono riassegnati ad altro
analogo ufficio dello stesso distretto. 3. Le
disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre
2021, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1,
lettera c), numero 2), e al comma 3, lettera d), capoverso
«Art. 60-bis», e lettera e), che entrano in vigore il 31
ottobre 2025. 4. Le disposizioni dell'articolo 28 entrano
in vigore il 31 ottobre 2021. 5. A decorrere dal
31 ottobre 2021 ai procedimenti civili
contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27
si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia
di processo civile telematico per i procedimenti di
competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i
procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a),
numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d),
capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del
primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025.
6. Ai fini del computo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
e), si considera anche lo svolgimento di funzioni
giudiziarie onorarie in epoca anteriore alla data di entrata
in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al
presente comma si applica anche ai fini del computo di cui
all'articolo 18, comma 2. 7. Il Consiglio superiore della
magistratura adotta la delibera di cui all'articolo 6, comma
1, entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro
della giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo.
8. L'incarico dei magistrati onorari nominati successivamente
all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n.
92, e prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha
durata quadriennale con decorrenza dalla nomina. La nomina e
il tirocinio dei magistrati onorari di cui al presente comma
sono regolati dalle disposizioni vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto. 9. Fermo
quanto disposto dall'articolo 6 della legge 28 aprile 2016,
n. 57, dalla data di entrata in vigore del presente decreto i
giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio a tale
data possono essere destinati in supplenza o in applicazione,
anche parziale, in un ufficio del giudice di pace del
circondario dove prestano servizio, ove ricorrano presupposti
di cui all'articolo 14 e con le modalita' indicate nella
stessa disposizione. Nel corso del periodo di supplenza o di
applicazione la liquidazione delle indennita' ha
luogo in conformita' ai criteri previsti per le funzioni e i
compiti effettivamente svolti. 10. In attesa dell'adozione
del decreto del Ministro della giustizia di cui
all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
Consiglio superiore della magistratura adotta per l'anno 2017 la
delibera di cui all'articolo 6, comma 1, individuando, nei limiti
delle risorse disponibili, i posti da pubblicare, sulla base
delle piante organiche degli uffici del giudice di
pace e delle ripartizioni numeriche per ufficio dei
giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.
11. I procedimenti disciplinari pendenti nei
confronti di magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere
regolati dalle disposizioni vigenti prima della predetta
data. 12. Fermo quanto disposto dal comma 11, non possono
essere promosse nuove azioni disciplinari a carico di
magistrati onorari gia' in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto per fatti commessi prima della
medesima data; in relazione ai predetti fatti si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 3 a 10.
Art. 33
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati: a) gli articoli 42-ter, 42-quater,
42-quinquies, 42-sexies, 42-septies, 43-bis, 71,
71-bis e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
b) gli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter e
15 della legge 21 novembre 1991, n. 374; c)
l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
2. Gli articoli 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, 4 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e 64 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono
abrogati a decorrere dalla scadenza del quarto anno
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 34
Monitoraggio
1. Il Ministro
della giustizia provvede annualmente al monitoraggio dello
stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto,
con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati
conseguiti. I criteri di monitoraggio e i dati rilevanti sono
stabiliti dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del
Consiglio superiore della magistratura. 2. Ai fini
del comma 1, il Ministro della giustizia sottopone, in
particolare, a monitoraggio i seguenti dati: a) il numero
dei procedimenti pendenti, sopravvenuti e definiti presso gli
uffici del giudice di pace, distinti per settore civile e
penale e, all'interno del medesimo settore, per materie; b)
la durata media dei procedimenti di cui alla lettera a),
distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie;
c) il numero dei procedimenti pendenti, sopravvenuti e definiti
presso i tribunali ordinari, distinti per settore civile e penale
e, all'interno del medesimo settore, per materie;
d) la durata media dei procedimenti di cui alla lettera c),
distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie;
e) il numero dei tribunali ordinari nei quali e' stata disposta
l'assegnazione della trattazione di procedimenti ai giudici
onorari di pace a norma dell'articolo 11, con specifica
rilevazione della condizione di cui al comma 1 del predetto
articolo posta a fondamento del provvedimento di
assegnazione; f) lo stato delle spese di giustizia relative
alla magistratura onoraria, distinguendo tra
componente fissa e variabile dell'indennita';
g) il numero dei magistrati onorari confermati nell'incarico e di
quelli revocati. 3. Per ciascun ufficio del
giudice di pace mantenuto a norma dell'articolo 3 del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' sottoposto a
verifica, nell'ambito dell'attivita' di monitoraggio di cui
al presente articolo, il livello di efficienza nell'erogazione
del servizio giustizia in relazione ai dati medi nazionali. Fermo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo
7 settembre 2012, n. 156, qualora il livello di efficienza
risulti insufficiente il relativo ufficio viene soppresso con
le modalita' previste dal comma 3 del predetto articolo 3. I giudici
onorari in servizio presso l'ufficio soppresso sono
riassegnati, con le modalita' di cui all'articolo
32, comma 2, ad altro ufficio dello stesso circondario.
4. L'attivita' di monitoraggio di cui al presente articolo e',
in ogni caso, svolta avendo particolare riguardo
alla piena compatibilita' tra lo stato di attuazione
delle disposizioni del presente decreto e i livelli minimi di
regolazione previsti dalla normativa europea.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della giustizia
trasmette alle Camere e al Consiglio superiore della magistratura
una relazione concernente gli esiti dell'attivita' di
monitoraggio svolta a norma del presente articolo.
Art. 35
Disposizioni finanziarie e finali
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Al giudice onorario di pace assegnato nell'ufficio per il
processo ai sensi dell'articolo 10 ovvero applicato ad altro
ufficio del giudice di pace a norma dell'articolo 14 non e'
dovuta alcuna indennita' di missione o di trasferimento,
dovendosi intendere per sede di servizio il circondario del
tribunale. Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 luglio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando
http://www.laprevidenza.it/notizie/lavoro/magistratura-onoraria-e-disposizioni-sui-giuidici-di-pace-in-gazzetta-il-decreto-decreto-legislativo-1372017-n-116-gu-n177-del-3172017-
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