Mobilità interprovinciale, innovativa sentenza del Tribunale di Cosenza
Interessante sentenza del Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro. I
giudici hanno accolto le argomentazioni difensive di una
docente, referente unica di genitore con disabilità grave e le hanno
riconosciuto il diritto ad essere trasferita nelle operazioni di mobilità interprovinciale
(di fatto disapplicando le norme del CCNI sulla mobilità che,
giustappunto, non riconoscono il diritto di precedenza ex art. 33 legge
104/92 nei trasferimenti interprovinciali, limitandone la operatività
nell’ambito della sola mobilità provinciale).
Con la predetta ordinanza cautelare, per la docente, difesa
dall’avvocato Sergio Algieri del foro di Cosenza, è stato statuito che
la precedenza prevista da una lex speciale (qual è la legge
104/1992) in materia di diritti volti a garantire la integrazione
sociale e l’assistenza della persona disabile “non può essere
derogata da un contratto collettivo contenente norme di carattere
generale in materia di assegnazioni e trasferimenti”.
Pertanto è stata dichiarata illegittima la deroga alla legge 104/1992
ad opera dei CCNI mobilità 2016/2017 e 2017/2018 per il trattamento
discriminatorio che ne consegue: “è evidente un trattamento
discriminatorio tra i docenti in quanto se il diritto di precedenza è
attribuito nella mobilità provinciale e nella procedura di assegnazione
provvisoria a fortiori non può essere escluso in quella interprovinciale
perché è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che
diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile
provvedere alle cure del familiare disabile ed ancor di più se il
docente è l’unico referente”.
Dunque è stato riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere
il trasferimento presso la sede disponibile, tra quelle indicate nella
domanda di mobilità interprovinciale, con la precedenza di cui all’art.
33 comma 5 legge 104/1992.
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