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  • Dirigente e preposto e sicurezza del lavoro

    Il D. Lgs. 81/2008 si ispira alla filosofia della direttiva europea 391/1989 ed alla organizzazione della prevenzione ivi presente, peraltro già recepita nel D. Lgs. 626/1994, che prevede soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza nonché una serie articolata di soggetti tra i quali in primo luogo il datore di lavoro che assume una posizione centrale nel sistema. Accanto a lui una serie di soggetti con compiti e responsabilità differenziati tra i quali i dirigenti, i preposti ed i lavoratori, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (articolato in responsabile e addetto al servizio), il medico competente, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli addetti ai servizi operativi in particolare alla squadra antincendio e al primo soccorso) e il singolo lavoratore (che, contrariamente a quanto si possa pensare, è il primo protagonista e responsabile della propria sicurezza).A queste figure tipizzate nelle norme si aggiungono i progettisti dei luoghi e degli impianti (art. 22), gli installatori degli impianti (art. 24), i fornitori delle attrezzature da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (art. 23). Trattasi di soggetti tutti necessari per una idonea applicazione delle norme in materia di prevenzione. Alla graduazione delle rispettive responsabilità, in relazione alle funzioni individuate dal decreto, corrispondono equivalenti sanzioni.
    fonte la previdenza

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