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  • I debiti tributari si succedono agli eredi in presenza di subentro nella posizione del defunto

    (Cassazione sezione tributaria, Sentenza 13.10.2010 n. 21101)
    I fratelli A.A.P., O., R. e M. propongono ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che è rimasta intimata) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef relativa all’anno 2003 emesso nei confronti della defunta genitrice D.I.M. - nell’ambito della quale gli odierni ricorrenti sono stati chiamati in giudizio nella asserita qualità di eredi-, la C.T.R. Campania, in riforma della sentenza di primo grado, confermava l’avviso opposto, in particolare premettendo (per quel che in questa sede ancora rileva) che, pur verificandosi solo con l’accettazione la confusione patrimoniale tra de cuius ed erede, che fa nascere in capo a quest’ultimo la responsabilità per le obbligazioni tributarie del primo, i chiamati all’eredità possono essere legittimamente chiamati in causa per l’accertamento in sede contenziosa di un debito tributario contestato al de cuius. 2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 7, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65 nonché artt. 549, 485, 486 e 752 c.c., rilevando che i ricorrenti non erano eredi ma solo chiamati all’eredità, che l’amministrazione non aveva provato la loro qualità di eredi e infine che la disposizione di cui al citato art. 7 – che prende i considerazione il chiamato all’eredità e non l’erede, salvo prova di rinuncia o di mancanza del titolo di erede legittimo o testamentario, è derogatoria dei principi del codice civile e non si applica ad ipotesi di obbligazioni tributarie diverse dalla imposta di successione) è manifestamente fondato.....

    http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/i-debiti-tributari-si-succedono-agli-eredi-in-presenza-di-subentro-nella/5068

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