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  • Nuovo ascensore: niente risarcimenti a chi vota contro.

    Che l'ascensore sia uno degli impianti più utili è sicuro, ma non è altrettanto sicuro che sia installabile sempre e comunque. Sul punto torna la Cassazione, con la sentenza 20902/2010, respingendo il ricorso di un condomino che chiedeva l'annullamento della delibera assembleare con cui si concedeva a tre inquilini il permesso di collocare, a proprie spese, un ascensore nel vano scala condominiale.

    Il tribunale aveva dato ragione al condomino, ritenendo che l'installazione avesse violato il suo diritto di proprietà dato che «il suo appartamento era stato danneggiato». La corte d'appello, invece, aveva ribaltato la decisione, rilevando come l'ascensore avesse rappresentato un «vantaggio per tutti quanti, specialmente per le persone anziane». La Cassazione ha confermato l'orientamento della corte d'appello e ha colto l'occasione per ribadire i limiti in materia di delibere riguardanti le innovazioni.

    L'installazione ex novo di un impianto, infatti, rientra tra le innovazioni gravose suscettibili di utilizzazione separata: la relativa delibera di approvazione, quindi, deve essere assunta secondo l'articolo 1136, comma 5, del codice civile (maggioranza assoluta dei condomini e almeno 667 millesimi). A meno che nel condominio non sia presente un portatore di handicap, nel qual caso è applicabile l'articolo 2 della legge 13/1989, che consente di votare con il quorum minimo: in prima convocazione, maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi; in seconda convocazione, almeno un terzo dei condomini e 334 millesimi.

    In entrambi i casi resta fermo quanto disposto dall'articolo 1120, comma 2, del codice civile, che vieta le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano alcune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di uno solo condomino. Il divieto di innovazioni scatta qualora le migliorie – votate a maggioranza dai condomini – rendano «alcune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino» e le delibere condominali possono essere passibili di annullamento essendo "vietate" ai sensi dell'articolo 1120.

    I giudici hanno ribadito che non necessariamente dalle innovazioni «debba derivare per il condomino dissenziente un vantaggio compensativo», ma non deve neppure riscontrarsi una «sensibile menomazione» dei suoi diritti, perché in tal caso la delibera può essere annullata. Sulla base di tali principi, è stata ritenuta nulla «la delibera assembleare che – pur in presenza di due condomini disabili – autorizzi l'installazione di un ascensore con sensibile riduzione delle dimensioni delle scale (Cassazione, sentenza 12847/2007, nel caso, la rampa veniva ridotta a 85 cm).

    Il Consiglio di Stato (sentenza 2546/2010) ha stabilito che «a fronte di una divisione verticale dell'edificio, il taglio del tetto per inserirvi l'ascensore, su una superficie ridotta destinata interamente a coprire le porzioni materiali sottostanti di proprietà esclusiva di un condomino, costituisce un intervento su una parte comune riconducibile a quell'utilizzo della cosa comune ed a quelle modifiche della cosa stessa funzionali a detto utilizzo, che gli articoli 1102 e 1120 del codice civile consentono al partecipante alla comunione, non venendo nel caso di specie compressi i diritti dei comproprietari a farne parimenti uso secondo la sua naturale destinazione».
    Fonte: Luana Tagliolini de Il Sole 24Ore
    http://ilnostrocondominio.blogspot.com/2010/11/nuovo-ascensore-niente-risarcimenti-chi.html

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